Giurisdizione giudice amministrativo nelle controversie relative all’affidamento da parte di Adr s.p.a. di aree in sub concessione

Giurisdizione giudice amministrativo nelle controversie relative all’affidamento da parte di Adr s.p.a. di aree in sub concessione


Giurisdizione – Contratti della Pubblica amministrazione – Affidamento aree in sub concessione da parte di Adr s.p.a. – Controversia - Giurisdizione giudice amministrativo. 

 

      Aeroporti di Roma s.p.a., in quanto organismo di diritto pubblico, soggiace alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la procedura dalla stessa bandita per l’affidamento in sub concessione di aree per la realizzazione e gestione di locali per attività di “cambiavalute” presso gli aeroporti “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino (1).

  

(1)  Ha ricordato il Tar che l’ art. 3, comma 1, lett. d), del nuovo Codice dei contratti sono ha individuato le caratteristiche degli “organismi di diritto pubblico”, di stretta derivazione comunitaria (da ultimo, art. 6 della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014): 1) finalizzazione specifica della relativa istituzione, per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;2) possesso di personalità giuridica (senza distinzioni fra natura pubblica o privata della stessa);3) attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri, dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (sul carattere cumulativo di detti requisiti, salvo il carattere esplicitamente alternativo di quelli di cui al punto 3, cfr. Cass., SS.UU., 7 aprile 2010, n. 8225). 

Il Tar ha attribuito ad Aeroporti di Roma – concessionaria ex lege del servizio aeroportuale della Capitale (legge 10 novembre 1973, n. 755) - natura di organismo di diritto pubblico. 

Ha chiarito che non può porsi in dubbio che la gestione di strutture, finalizzate ad assicurare la mobilità dei cittadini sul territorio, in conformità ad un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 Cost.), nonché vero e proprio pilastro della normativa comunitaria, sia funzione propria dello Stato, o (secondo la tipologia del trasporto) dell’ente pubblico territoriale minore, con possibilità di gestire tale funzione anche in forma societaria o tramite concessione a privati; nè la natura privatistica del gestore, o il perseguimento da parte del medesimo di utilità economiche, frutto di efficienza imprenditoriale, possono mutare la natura della funzione, che resta intrinsecamente pubblicistica (cfr. pronuncia Mannesman cit.). Quanto agli altri requisiti, richiesti per far rientrare l’ente o la società, investiti della funzione stessa, fra gli organismi di diritto pubblico – ovvero fra i “soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all’applicazione della normativa comunitaria, nonchè al rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica, previsti dalla normativa statale o regionale”, ex art. 133 c.p.a. – è sufficiente sottolineare che la società Aeroporti di Roma s.p.a. – dopo la privatizzazione avviata nel 1997 e la dismissione, conclusa nel 2000, delle partecipazioni detenute dallo Stato (solo il 3% circa delle azioni è attualmente in mano agli enti locali) – è persona giuridica, ma non possiede il requisito del prioritario finanziamento pubblico; la maggioranza del collegio sindacale (tre su cinque componenti), tuttavia, è composta da soggetti designati dai Ministri dell’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico (art. 5, comma 2, n. 8 della legge istitutiva n. 755 del 1973), con ulteriore sussistenza, in ordine all’attività svolta, dei controlli dell’Ente Nazionale per l’aviazione civile (ENAC). Quest’ultimo, che è ente pubblico non economico a norma dell’art. 2, d.lgs. istitutivo n. 250 del 1997, ha compiti inerenti alla definizione di tariffe, tasse e diritti aeroportuali, alla definizione della qualità dei servizi (sia a terra che di trasporto aereo, con relativa vigilanza), nonché all’esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, con eventuale partecipazione all’attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico; in base al regolamento n. 52 del 2014, inoltre, il citato ente esercita anche funzioni di approvazione e vigilanza sulle sub-concessioni, il cui carattere commerciale non ne esclude la riconducibilità a servizi necessari per il transito e la sosta dei passeggeri, né la sottoposizione a particolari controlli e regole di sicurezza. A norma dell’art. 16 dello Statuto di AdR, infine, un componente del Consiglio di Amministrazione della società in questione è nominato congiuntamente dai Comuni di Roma e di Fiumicino, nonché dalla Provincia di Roma e dalla Regione Lazio, ex art. 2449 c.c., mentre la Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) esercita a sua volta funzioni di controllo in ordine alla gestione economica dei beni demaniali, oggetto di concessione per i servizi aeroportuali.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri