Giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione dell’informativa antimafia

Giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione dell’informativa antimafia


Giurisdizione - Informativa antimafia – Impugnazione – giurisdizione giudice amministrativo – Stato generale di incapacità dell’impresa – Irrilevanza ex se. 


     
La pronuncia del giudice della prevenzione penale non produca un accertamento vincolante, con efficacia di giudicato, sul rischio di infiltrazione dell’impresa da parte della criminalità organizzata (1). 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l’informativa antimafia è del giudice amministrativo a nulla rilevando che lo stesso determina uno stato d’incapacità dell’impresa non limitato ai rapporti con la pubblica amministrazione ma piuttosto generale. 

L’art. 8 c.p.a. stabilisce che “Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale. Restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso”. 

Sfugge che le questioni di capacità menzionate dal secondo comma del citato art. 8 sono quelle “pregiudiziali”, id est logicamente condizionanti lo scrutinio dell’esercizio del potere, laddove le penetranti limitazioni all’esercizio dell’attività d’impresa costituiscono un effetto degradatorio dell’esercizio del potere autoritativo posto a presidio di un rilevante interesse pubblico. 

Tale ricostruzione del rapporto causa-effetto non consegue unicamente ad una precisa scelta del legislatore in tal senso, ma rappresenta il portato dell’ordinario schema che, anche sul piano della teoria generale, lega l’esercizio dei diritti individuali alla verifica della compatibilità di tale esercizio con gli interessi superindividuali della cui tutela è titolare l’amministrazione. 

Siffatta tutela si esprime attraverso un potere autoritativo, peraltro connotato da un ampio spettro valutativo, sicché lo scrutinio in sede giurisdizionale della legittimità degli atti nei quali si traduce non può che svolgersi nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, secondo il criterio di riparto ancorato al c.d. petitum sostanziale. 

I diritti individuali che si assumono lesi da tali provvedimenti degradano infatti ad interessi legittimi, secondo la nota teoria elaborata per garantire il controllo naturale del giudice amministrativo sui rapporti di diritto pubblico.

Ha aggiunto la Sezione che non è configurabile l’illegittimità costituzionale della norma attributiva del potere supera la soglia della manifesta infondatezza mediante rinvio alla pendenza di analoga questione, che sollecita in sostanza una sentenza additiva volta ad estendere alla materia in esame la garanzia prevista dalla disciplina delle misure di prevenzione per con riguardo al limite dei mezzi di sostentamento dell’interessato.

Tale, ulteriore dubbio di costituzionalità, in disparte ogni altra considerazione, è stato già parzialmente esaminato dalla sentenza della sez. III n. 57 del 2020, secondo cui “L’altro rilievo attiene alla impossibilità di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall’art. 67, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, e cioè l’esclusione da parte del giudice delle decadenze e dei divieti previsti, nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia. La differenza, che in parte trova una compensazione nella temporaneità dell’informazione antimafia (ciò che valorizza ulteriormente l’importanza del riesame periodico cui sono chiamate le autorità prefettizie), merita indubbiamente una rimeditazione da parte del legislatore, ma non può essere oggetto di una pronuncia specifica poiché non è dedotta in modo autonomo (non vi è infatti alcun riferimento al caso concreto), e come argomento integrativo e secondario dell’illegittimità dell’informazione interdittiva non ha una incidenza determinante”. 
Ha ancora chiarito la Sezione che l’argomento dell’ordinanza di rimessione prova troppo: “Osserva il Collegio come il diritto al lavoro costituisca diritto fondamentale di tutti i cittadini, e se tale deve ritenersi anche per il detenuto, per il quale il lavoro costituisce altresì componente essenziale del trattamento rieducativo (Corte Cost. n. 532 del 2002), a maggior ragione lo si deve ritenere tale per soggetti colpiti da un provvedimento di natura cautelare e preventiva, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, emesso da un’autorità amministrativa sulla base della regola causale del "più probabile che non", alla cui discrezionalità è rimessa l’attivazione del contraddittorio procedimentale e che, in ogni caso, nell’adozione del provvedimento in questione, non può tenere conto dell’eventualità che esso depauperi i mezzi di sostentamento che chi ne è colpito trae dal proprio lavoro”.
​​​​​​​Sfugge infatti a tale prospettazione, oltre alla disomogeneità strutturale del tertium comparationis, proprio la logica del bilanciamento fra interessi antagonisti: atteso che il lavoro svolto dal detenuto non entra in conflitto con finalità preventive in quanto è ontologicamente privo del rischio di interferenze della criminalità organizzata, proprio perché inserito in un contesto custodiale gestito o comunque controllato dallo Stato; laddove, in mancanza dell’effetto interdittivo dell’informativa, l’auspicato svolgimento di attività lavorativa nell’ambito di un’impresa a rischio di infiltrazione rende viceversa probabile l’agevolazione degli interessi dell’organizzazione criminale per il tramite di tale attività. 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri