Garanzie nel procedimento dell’Autorità indipendente di revisione di un precedente assenso regolatorio

Garanzie nel procedimento dell’Autorità indipendente di revisione di un precedente assenso regolatorio


Autorità amministrative indipendenti – Regolazione del mercato – Revisione – Tutela dei destinatari – Individuazione.

     Anche l’esercizio di poteri di revisione del precedente assenso regolatorio debbano essere esercitati dalle Autorità di regolazione nel rispetto dei principi dettati, in generale per le tradizionali autorità, con riferimento al potere di autotutela, e ciò non solo con riferimento al formale rispetto dei presupposti, ma anche relativamente alla verifica istruttoria e motivazionale degli elementi forniti dai soggetti passivi, sia in relazione ai presupposti iniziali sia rispetto alle alternative che le stesse società avrebbero potuto perseguire, in specie dinanzi al mutamento di interpretazione dell’Autorità (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che per l’esercizio dei poteri di revisione in questione è pur sempre richiesta la sussistenza di alcuni fondamentali presupposti, ovvero l'illegittimità dell'atto sul quale si interviene, un interesse pubblico all'autotutela, che pacificamente non si riduce al mero interesse a ristabilire la legalità, e una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell'efficacia dell'atto, che deve risultare, all'esito, meritevole di minor tutela.

In linea generale, i poteri di riesame ed autotutela sono lo strumento con il quale, a mezzo di un processo di rivalutazione e riesame critico della propria attività provvedimentale, la Pubblica amministrazione corregge - annullandola, revocandola o modificandola - l'azione amministrativa fino a quel momento svolta, per consentire il migliore perseguimento in concreto dell'interesse pubblico di cui è depositaria; questo intervento in autotutela è infatti espressione di un potere generale attribuito alla Pubblica amministrazione che, una volta adottato un atto amministrativo, può sempre tornare sui propri passi ponendo in essere una riedizione del potere originariamente esercitato, soggiacendo peraltro ai limiti imposti ora in via anche normativa (dall'art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241) per cui, al fine di procedere alla revoca ed all'annullamento d'ufficio di un atto amministrativo, necessita un triplice ordine di presupposti, e cioè che l'atto sia illegittimo, sussistano ragioni di interesse pubblico che ne giustifichino il ritiro, il tutto avvenga entro un termine ragionevole, nonché venga svolta la considerazione degli interessi dei destinatari del provvedimento viziato (Cons. Stato, sez. VI , 27 gennaio 2017, n. 341).

Né vi sono ragioni ostative all’applicazione di tali principi generali, fondanti dei corretti rapporti fra poteri autoritativi e soggetti privati, alle autorità indipendenti ed ai procedimenti del settore energetico, specie nel caso di imprese che, esercitando attività di iniziativa economica in coerenza ai diritti già riconosciuti a livello costituzionale (ex art. 41 in primo luogo), devono essere messe in condizione di agire, in rapporto a poteri di carattere latu sensu regolatorio.

Nel settore dell'esercizio dell'attività di regolazione delle Autorità indipendenti, il corretto, doveroso e diligente esercizio dell'interlocuzione procedimentale ex ante costituisce di per sé una delle condizioni (non eliminabili e non sostituibili) di conformità a costituzione dello stesso modello regolatorio prima ancora che di conformità a legge del suo concreto esercizio. Ne consegue che il mancato rispetto delle richiamate garanzie e regole procedimentali determini ex se l'illegittimità dell'atto regolatorio finale, senza che sia possibile invocare il ricorso al richiamato giudizio di carattere controfattuale.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri