Funzione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. - Notifica del titolo con formula esecutiva in caso di pluralità di creditori

Funzione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. - Notifica del titolo con formula esecutiva in caso di pluralità di creditori


Processo amministrativo – Eccezioni – Rilevate d’ufficio – Art. 73, comma 3, c.p.a. – Ratio. 

 

Processo amministrativo –  Giudizio di ottemperanza - Titolo con la formula esecutiva – Pluralità di creditori - Notifica presso la sede reale dell’amministrazione 

 

          Il rilievo d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. - costituente un dovere, e non una mera facoltà discrezionale – ha la funzione di presidio dell’incomprimibile diritto di difesa, ed è finalizzato ad evitare che la causa sia decisa in virtù di una questione rilevata d'ufficio non discussa in contraddittorio tra le parti (1). 

  

          In caso di ottemperanza di un titolo giudiziale che riconosce crediti in favore di distinti soggetti, ai fini del giudizio di ottemperanza occorre la previa notifica del titolo con la formula esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione – nei modi e nei termini di cui all’art. 14, d.l. n. 669 del 1996 – con l’indicazione specifica del soggetto in favore del quale si agisce per ottenere il credito; o, comunque, con un’indicazione idonea ad individuare, senza possibilità di equivoco o di errore, il suo destinatario

 

(1) Ha ricordato la Sezione che tale disposizione “…ha codificato un principio, elaborato già dalla giurisprudenza (Cons. St., Adunanza Plenaria n. 1/2000) e poi introdotto dal legislatore del 2009, con la l. n. 69 con riferimento all'art. 101 del c.p.c., con l'aggiunta del comma 2, sul contraddittorio e sui rapporti tra le parti e il giudice. Si tratta di una disposizione, manifestazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., dettata a tutela del diritto di difesa, al fine di evitare - in conformità al fondamentale principio del contraddittorio positivizzato dall'art. 2 comma 1, c.p.a. sul giusto processo (Cons. St., sez. IV, n. 3364/ 2015), - che la causa sia decisa in virtù di una questione rilevata d'ufficio non discussa in contraddittorio tra le parti, potendo così dare luogo al fenomeno delle cd. decisioni a sorpresa (Cons. St., sez. V, n. 5956/2013). 

In particolare, secondo l'Adunanza Plenaria, (n. 14/2018): "il dovere", e non, dunque, una mera facoltà discrezionale, del giudice "ex art. 73, comma 3, risponde alla chiara finalità di contrastare, in ossequio al fondamentale principio del contraddittorio enunciato dall'art. 2, comma 1, c.p.a., il fenomeno delle c.d. decisioni a sorpresa, tant'è che la sua omissione trova la sanzione endoprocessuale nell'art. 105, comma 1" (Cons. St., sez. IV, n. 5570/2015).…” (cfr. C.G.A., Sez. giurisd., 13 luglio 2021, n. 696). 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, CONTRADDITTORIO

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri