Formazione ed autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia

Formazione ed autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia


Sanità – Regione Puglia – Utilizzo defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) - Da parte di personale non sanitario – Prova di idoneità finale - Alla presenza di istruttori della Centrale Operativa o della ASL o delegati del Direttore della Centrale operativa 118 o del Direttore della ASL – Legittimità

     La disciplina regionale contenuta nella deliberazione della Giunta regionale Puglia del 18 luglio 2018, n. 1295 recante la «Nuova regolamentazione della formazione ed autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia»,  nella parte in cui prevede che la prova di idoneità finale sostenuta dagli aspiranti esecutori BLSD che hanno frequentato i corsi presso i centri accreditati debba svolgersi «alla presenza di istruttori della Centrale Operativa o della ASL o delegati del Direttore della Centrale operativa 118 o del Direttore della ASL» non si pone in contrasto con la normativa statale di cui  all'art. 1, comma 2, l. n. 120 del 2001, e all’accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015, né si discosta dalle prescrizioni della l. reg. Puglia n. 14 del 2018; infatti essa non preclude l’operatività di una molteplicità di soggetti attivi nel campo della formazione sul territorio regionale in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale, essendo solo diretta ad assicurare un controllo circa la reale acquisizione, all’esito dei corsi di formazione, di effettive competenze,  necessarie in un ambito così delicato quale è quello dell’utilizzo dei defribillatori (1). 


 

(1) Ha ricordato la Sezione che con la l. 3 aprile 2001, n. 1202, il legislatore statale ha introdotto l’utilizzo extra ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) ad opera del personale sanitario non medico ed del personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica (art. 1). La legge, all’art. 2, demanda poi alle Regioni e alle Province autonome la disciplina relativa al rilascio da parte delle aziende sanitarie, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio, delle autorizzazioni all’utilizzo extra ospedaliero dei DAE al personale sanitario non medico e al personale non sanitario. All’art. 2 bis è poi indicato che l’attività di formazione del personale sanitario non medico e del personale non sanitario può essere svolta dagli enti operanti nel settore dell’emergenza sanitaria e da organizzazioni medico scientifiche senza scopo di lucro. 
Con il d.m. 18 marzo 2011 il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha determinato i criteri e modalità quadro per la diffusione dei DAE e per la formazione all’utilizzo dei DAE da parte del personale sanitario non medico e del personale non sanitario, demandando, dunque, alle Regioni ed alle Province autonome l’individuazione puntuale delle politiche per la diffusione dei DAE sul territorio, dei programmi dei corsi di formazione per l’utilizzo dei DAE, delle modalità per il riconoscimento al personale formato dell’autorizzazione all’utilizzo dei DAE e dei criteri per l’accreditamento dei soggetti abilitati ad erogare i corsi di formazione per l’utilizzo dei DAE. 
Secondo quanto evidenziato dall’AGCM – con il parere sopra menzionato in fatto – la disciplina si muove, al fine della massima diffusione dell’uso dei defibrillatori, in un’ottica di liberalizzazione e apertura al mercato dell’attività di formazione all’utilizzo di DAE. 
Il decreto dispone che possono essere accreditati a svolgere l’attività di formazione sia enti qualificati nell’ambito sanitario - quali in particolare le organizzazioni di emergenza territoriali 118 e la Croce Rossa Italiana – sia altri soggetti pubblici e privati dotati di adeguate strutture di formazione, a prescindere dalla presenza o meno di uno scopo di lucro. 
Le Regioni e le Province Autonome possono avvalersi delle C.O. 118 con riguardo, tra l’altro, alla definizione dei programmi dei corsi di formazione, delle modalità di rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei DEA, nonché dei criteri per l’accreditamento dei soggetti abilitati a svolgere l’attività di formazione. 
Con la circolare ministeriale del 16 maggio 2014, sono stati poi approvati, con riferimento esclusivamente ai corsi di formazione rivolti a personale non sanitario, gli “indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno”, al fine espresso di favorire una maggiore omogeneità delle discipline regionali e, quindi, di semplificare il processo amministrativo di accreditamento dei soggetti formatori attivi a livello pluriregionale, anche alla luce dell’atteso incremento di richieste di formazione. 
​​​​​​​Gli indirizzi di cui alla sopra richiamata circolare ministeriale sono stati poi, pressoché integralmente, recepiti nell’Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015 rep. atti n. 127/CRS, recante per l’appunto “Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno(DAE) ai sensi del D.M. 18 marzo 2011”.  


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri