Firma del Modulo trasmissione ricorso o atti e invio di copia informatica di documento analogico nel processo amministrativo telematico

Firma del Modulo trasmissione ricorso o atti e invio di copia informatica di documento analogico nel processo amministrativo telematico


Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Firma digitale Pades apposta al Modulo deposito ricorso o Modulo deposito atti – Si riferisce a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo.
 
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Deposito in giudizio di copia informatica di ricorso analogico sottoscritto con firma autografa – Conseguenza.  
 
Processo amministrativo – Processo amministrativo telematico – Copia informatica di documento analogico priva di autenticazione – Efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto – Condizione.
 
 

         L’art. 6, comma 5, dell’Allegato A) al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), che espressamente prevede che nel processo amministrativo telematico “la firma digitale Pades si intende estesa a tutti i documenti contenuti” nel “Modulo di trasmissione del ricorso” o nel “Modulo di trasmissione degli atti successivi“, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo che, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito (1). 

         Qualora, dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il difensore abbia depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa (sebbene priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico notificato prevista dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a.), non sono in discussione la tempestività della sottoscrizione dell’atto e la sua validità giuridica,  unitamente a quella della documentazione allegata (2). 

         La copia informatica di documento analogico trasmesso nella vigenza del processo amministrativo telematico, ove priva di autenticazione, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del CAD - espressamente applicabile al PAT per effetto dell’art. 2, comma 6, del CAD, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 - ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (3). 

 

 

(1) Alla base di tale conclusione è, ad avviso del Tar, sia la ratio del Pat sia l’espresso riferimento dell’art. 6, comma 4, dell’Allegato A) al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 al “ricorso”, sia l’ovvia considerazione che i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, ma al più da questi autenticati.

 

(2) Ha chiarito il Tar che in caso di deposito dell’atto introduttivo del giudizio in un formato diverso da quello ammesso ai sensi dell’art. 12, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), in mancanza di espressa sanzione stabilita dal legislatore, può essere consentita la regolarizzazione onerando parte ricorrente del deposito di copia informatica dell’originale cartaceo, in formato PDF sottoscritto con firma digitale.

Alle stesse conclusioni è pervenuta la più recente giurisprudenza civile (Trib. Milano, sez. IX civ., 3 febbraio 2016, n. 1432.

 

(3) Il Tar ha richiamato la giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., 6 settembre 2001, n. 11445) - formatasi con riferimento alle tradizionali riproduzioni fotografiche “cartacee” disciplinate dagli artt. 2712 e 2719 c.c., di cui la copia informatica costituisce la versione “moderna” – secondo cui, in mancanza di disconoscimento, non è consentito al Giudice contestare, oltre al valore giuridico dell’atto di parte, la provenienza della sottoscrizione.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RICORSO primo grado

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri