Fictio iuris della presenza in udienza dell’avvocato

Fictio iuris della presenza in udienza dell’avvocato


Processo amministrativo – Udienza – Presenza dell’avvocato - Fictio iuris – Condizione. 

     Il mancato deposito delle note di udienza o della richiesta di passaggio in decisione previste dall’art. 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 esclude la possibilità di ritenere presente i difensori della parte, non potendosi ritenere equipollenti alle note di udienza e alla richiesta di passaggio in decisione la memoria di costituzione in giudizio (1).

(1) Il C.g.a. ha escluso che sia possibile una interpretazione analogica, cui ostano tre ordini di ragioni:  la fictio iuris della presenza in udienza è un istituto di carattere eccezionale e come tale di stretta interpretazione, che pertanto può derivare solo dagli atti tipici a tal fine previsti: le note di udienza e l’istanza di passaggio in decisione; la fictio iuris non può derivare invece da istanze di parte atipiche e non correttamente qualificate: nel caso di specie la memoria di costituzione nemmeno reca una istanza di passaggio in decisione, ma si limita ad affermare che la memoria vale come presenza in udienza, stabilendo così una equiparazione non prevista da nessuna norma di legge; il processo telematico in combinato disposto con la assenza di una udienza fisica, postula una standardizzazione degli atti, e esige che le parti rispettino il principio di chiarezza rendendo esplicite e univoche le proprie scelte processuali; la segreteria e i magistrati, nello stabilire se le parti devono per fictio iuris essere considerate presenti in udienza, sono tenuti a prendere in considerazione solo i suddetti atti tipizzati, e non possono essere gravati di un improprio e sproporzionato onere di soccorso istruttorio che consisterebbe nella ricerca analitica di un eventuale intento di parte di passaggio in decisione, affastellato in atti processuali molto lunghi e non deputati a tale scopo; per quanto esposto, nessun errore materiale risulta commesso nella redazione del verbale di udienza e dell’ordinanza cautelare, perché l’ASP non ha depositato nessuno degli atti tipici a cui si riconnette l’effetto della fictio iuris della presenza in udienza.  


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri