Fabbisogno sanitario regionale immutato e accreditamenti a strutture private

Fabbisogno sanitario regionale immutato e accreditamenti a strutture private


Sanità pubblica - Strutture sanitarie accreditate - Fabbisogno sanitario regionale immutato – Conseguenza sul rilascio di nuovi accreditamenti.

         
         Il fabbisogno regionale, statico e potenzialmente immutato per lungo tempo, non è condizione necessaria e sufficiente per “congelare” la situazione degli accreditamenti già concessi, e quindi precludere l’indizione dei bandi per l’accreditamento; questi ultimi, in effetti, non possono essere considerati recessivi rispetto alla mera, reiterata conferma dei soggetti già accreditati, giacché, al contrario, un sistema basato sulla sussidiarietà orizzontale tra operatori sanitari pubblici e privati accreditati non può sfuggire alle regole, operanti per qualunque settore del mercato, della concorrenzialità volta sia a valutare l’ingresso di nuovi operatori, sia a verificare periodicamente gli operatori già accreditati, sia, conseguentemente, a valutare eventualmente il livello, e gli eventuali necessari miglioramenti, dell’efficientamento e della razionalizzazione della rete
 (1).   

 

(1) Ha chiarito la Sezione che non a caso l’accreditamento istituzionale ha durata limitata nel tempo, e cioè cinque anni; la rinnovabilità, pure consentita dalla l. reg. Abruzzo n. 32 del 2007, non è incondizionata, bensì subordinata sia alle esigenze della programmazione, sia al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza. Ciò è coerente con il principio per cui l’accreditamento attribuisce al suo titolare una posizione concorrenziale di plusvalore rispetto agli altri operatori privati – definita dall’art. 8 quater, d.lgs. n. 502 del 1992 come “qualità di soggetto accreditato” – e dunque con il principio, da applicare anche in questa materia, per cui il mero, reiterato rinnovo dell’accreditamento finisce con il rappresentare il consolidamento della stessa posizione di plusvalore concorrenziale a scapito della necessaria verifica, periodica e trasparente, della eventuale maggiore efficienza e qualità di soggetti aspiranti, alla luce della necessità che l’offerta sanitaria sia costantemente verificata, aggiornata e rinnovata, come lo stesso art. 6, l. reg. n. 32 del 2007 stabilisce. 
​​​​​​​La Sezione, in tale prospettiva, ha condiviso il richiamo dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, che in più occasioni ha escluso l’utilizzo della definizione del fabbisogno quale strumento limitativo della concorrenza nel settore, tale da condurre, con il “congelamento” delle posizioni dei già accreditati, a restrizioni indebite del numero degli operatori. ​​​​​​

 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri