Estrazione di sabbia dai litorali siciliani da parte del titolare di concessione demaniale marittima

Estrazione di sabbia dai litorali siciliani da parte del titolare di concessione demaniale marittima


Demanio – Demanio marittimo – Sicilia - Estrazione di sabbia dai litorali siciliani – Diniego – Legittimità – Fattispecie.

 

               E’ legittimo il decreto dell’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente della regione Sicilia con il quale è stato dichiarato concluso con esito negativo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 25, d.lgs. n. 152 del 2006 relativo ad un progetto di “Prelievo di sabbie relitte profonde” presentato da una società titolare della concessione demaniale marittima che prevede la possibilità, previo positive esperimento della VIA, di estrarre annualmente, direttamente o tramite incaricato, sabbia dal fondo marino ma non anche che l’utilizzo debba essere finalizzato prioritariamente al ripascimento delle coste regionali né vincoli di destinazione per il suo utilizzo; l’esito negative della procedura di VIA è, infatti, frutto di una valutazione altamente discrezionale, effettuata, secondo ragionevolezza ed anche in ossequio al principio di precauzione (1).

 

(1) Ha ricordato il parere che è principio pacifico che il vulnus ambientale deve essere anche solo ragionevolmente ipotizzato e non provato con l’assoluta certezza, che potrebbe certificarsi solo quando il danno ambientale si è effettivamente realizzato. Il principio di precauzione, nella specie, risulta correttamente applicato e rispettoso del principio di proporzionalità: sussiste un rischio specifico per gli habitat protetti poiché non può escludersi che l’intervento umano su quel sito non lo pregiudichi in modo significativo. Infatti, “in linea generale la tutela dell’ambiente ha trovato anticipata applicazione rispetto all’evento dannoso con l’introduzione, nell’ordinamento, del principio di precauzione (art. 174, § 2, del Trattato CE, oggi art. 191, § 2 Trattato FUE, art. 301 codice dell’ambiente), in forza del quale per ogni attività che comporti pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione” (Cons. di Stato, sez. IV, 7 maggio 2021, n. 3596). Come chiarito in un recente arresto (C.g.a., sez. giur. 31 marzo 2021, n. 281) l’art. 191 del trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e, al comma 2, il principio di precauzione, quale obbligo giuridico di assicurare un elevato livello di tutela ambientale, con una valenza non solo programmatica, ma direttamente imperativa nel quadro degli ordinamenti nazionali, vincolati ad applicarlo qualora sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone . Detto principio generale integra, quindi, un criterio orientativo generale e di larga massima, che deve caratterizzare non soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle amministrative, come prevede espressamente l’art. 1, l. n. 241 del 1990, ove si stabilisce che “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta [...] dai principi dell'ordinamento comunitario”.

Ha aggiunto il parere che l’eventuale destinazione della sabbia estratta dal sito oggetto della concessione in parola, a difesa delle coste siciliane appare più coerente con il principio di bilanciare le esigenze della precauzione con quelle della proporzionalità che impone un’analisi dei vantaggi e degli oneri dalle stesse derivanti, da escludersi nel caso di destinazione verso un sito non siciliano: non è comprensibile il vantaggio per la concedente Amministrazione pubblica che si assumerebbe il rischio ambientale a fronte della concessione al privato che versa un canone ridotto al 50%, giustificato con l’uso non esclusivo dell’area, con la previsione del prelievo per mille metri cubi annui, e che, invece, con l’istanza oggetto della valutazione nell’ambito del procedimento PAUR, prevede una vasta area di scavo ed un quantitativo 700 volte superiore di materiale prelevato.

 

 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

DEMANIO e patrimonio dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri