Sull’estinzione del credito anteriore al giudicato e giudizio di ottemperanza

Sull’estinzione del credito anteriore al giudicato e giudizio di ottemperanza


Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Credito estinto antecedentemente alla emanazione del decreto ingiuntivo – Inammissibilità dell’azione di ottemperanza – Esclusione
 
Premesso che il giudicato civile di condanna copre il dedotto e il deducibile e che il giudizio di ottemperanza di giudicati civili ha natura di pura esecuzione, i fatti modificativi o estintivi del credito anteriori al giudicato civile di condanna (nella specie: un decreto ingiuntivo irrevocabile) non sono opponibili nel giudizio di ottemperanza; ne consegue che la c.d. exceptio doli deve essere dedotta mediante i rimedi previsti contro la sentenza ingiusta, e non può essere articolata in un giudizio di pura esecuzione.
 
(Nel caso di specie il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto somme reclamate a titolo di accessori asseritamente dovuti in relazione ad un credito che era stato viceversa tempestivamente soddisfatto dall’Amministrazione che non aveva però opposto il decreto nella sede propria). (1)
 
 
Giustizia amministrativa – Condotta processuale della parte – Violazione del dovere di lealtà e probità – Trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

 
La condotta del creditore e del suo difensore che azionino un credito inesistente può essere valutata in sede disciplinare e a tal fine gli atti sono trasmessi al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. (2)
 
(1) In senso conforme: C.g.a., sez. giur., 30 giugno 2022, n. 785; Cons. Stato, sez. V,  25 gennaio 2005, n. 157.
In senso contrario Cons. Stato, sez. III, n. 14 dicembre 2022, n. 10960; sez. IV, 3058 del 2021 secondo cui la proposizione del giudizio di ottemperanza per crediti inesistenti, in quanto già soddisfatti, integra un abuso del processo che deve essere rilevato ex officio dal giudice, anche per evitare di prevenire la proposizione di azioni di ingiustificato arricchimento, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per l’esecuzione del giudicato.
 
(2) In senso conforme: C.g.a., sez. giur., 20 aprile 2020, n. 253 secondo cui il creditore che ha instaurato un giudizio di ottemperanza per il pagamento di una somma di denaro ha l’onere di comunicare tempestivamente l’avvenuto soddisfacimento del credito; Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2015, n. 930, secondo cui si pone in contrasto con i doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c. la condotta della parte (e del suo difensore) che aziona in giudizio un credito già estinto al momento della proposizione del ricorso per l’ottemperanza a decreto ingiuntivo.
 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri