Estensione della notifica dell’appello a tutti i controinteressati per la prima volta dinanzi al giudice di secondo grado

Estensione della notifica dell’appello a tutti i controinteressati per la prima volta dinanzi al giudice di secondo grado


Processo amministrativo – Contraddittorio - Estensione notifica a tutti i controinteressati – Per la prima volta in appello - Possibilità.

 

          Il giudice di appello che, contrariamente a quanto assunto dal Tar, non ritenga il gravame manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, può disporre per la prima volta dinanzi a sé l’integrazione del contraddittorio (1).

 

(1) Ha ricordato l’ordinanza che il Codice del processo amministrativo nell’individuare le altre parti, diverse dagli originari ricorrente e resistente, da evocare nel giudizio di appello, fa riferimento a tutti coloro che hanno interesse a contraddire (art. 95, comma 1). Anche per l’appello vale la regola secondo cui al fine della regolare instaurazione del contraddittorio è sufficiente la notifica ad almeno una parte avversa, salva la successiva integrazione.

Tale integrazione, tuttavia, non è necessaria, laddove l’impugnazione sia ritenuta manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Trattasi della evidente trasposizione della medesima regola declinata dall’art. 49 per il primo grado di giudizio, con la chiara finalità di evitare formalità superflue e un inutile dispendio di attività processuale. Il meccanismo, peraltro, troverebbe comunque applicazione nel giudizio di impugnazione giusta il rinvio cd. “interno” contenuto nell’art. 38 del codice, che consente in ogni caso di attingere alle regole generali del giudizio di primo grado di cui al Libro II dello stesso anche nelle impugnazioni e nei riti speciali.

La disciplina introdotta con l’art. 49, comma 2, c.p.a., per quanto rispondente ad apprezzabile ratio di contenimento della durata, sovverte la regola in forza della quale il giudice, di regola, prima accerta l’integrità del contraddittorio e solo dopo procede alla valutazione del merito. Essa, infatti, ammette la possibilità di definire il merito della controversia a prescindere dall’esame dell’integrità del contraddittorio. Ciò non rende percorribile, in assenza di esplicita censura in merito, la rimessione degli atti al giudice di prime cure ex art. 105 c.p.a., siccome talvolta avvenuto in passato, in verità per fattispecie solo astrattamente sovrapponibili e comunque ancora riconducibili alla disciplina antecedente l’entrata in vigore del Codice.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri