Estensione del divieto dei nova in appello - Presupposti della proroga dell’esenzione dal contributo di costruzione

Estensione del divieto dei nova in appello - Presupposti della proroga dell’esenzione dal contributo di costruzione


Processo amministrativo – Appello - Divieto dei nova – Rapporti di credito – Mancata contestazione – Conseguenze.  

 

Edilizia - Oneri di costruzione – Esonero – Presupposti - Individuazione.
 

       Nelle controversie aventi ad oggetto rapporti di credito, la mancata contestazione, in primo grado, di fatti specifici da parte della amministrazione intimata comporta l’impossibilità di alterare il thema probandum in appello, a fronte del contrasto con il divieto dei nova sancito dall’art. 104, comma 2, c.p.a. e con la ratio del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 3, c.p.a., in particolare allorquando non si dimostri che tale necessità discenda da causa non imputabile alla parte appellante e non si verta nell’ambito di un giudizio impugnatorio, cui anche in appello è applicabile la regola stabilita dall’art. 46, comma 2, c.p.a. (1).

     Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 17, lett. c), t.u. edilizia deve sussistere il concorso di due presupposti, uno soggettivo e uno oggettivo; quanto al primo, è necessario che l’esecuzione delle opere sia avvenuta da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da parte di privati concessionari dell’ente pubblico, purché le opere siano inerenti all’esercizio del rapporto concessorio; quanto al secondo, si richiede l’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale (2). 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che in relazione all’oggetto non impugnatorio del giudizio, che concerne la condanna alla restituzione di una somma di denaro versata a titolo di contributo di costruzione, non sono applicabili gli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., disposizioni che impongono all’amministrazione ed al giudice – esclusivamente nell’ambito del giudizio impugnatorio, stante il chiaro tenore letterale delle norme - di acquisire anche in secondo grado il provvedimento contestato e i correlati documenti ritenuti utili ai fini della decisione del gravame (Cons. Stato, sez. IV, n. 8297 del 2020; n. 3844 del 2020).
In ogni caso, il potere istruttorio attribuito al giudice d’appello, non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi in primo grado poiché si tratterebbe della produzione non di nuove prove, bensì di prove dalle quali la parte è decaduta (Cons. Stato, sez. IV, n. 3150 del 2021).

​​​​​​​(2) Ha chiarito la Sezione che l’evoluzione del concetto di pubblica amministrazione, da intendersi non più meramente in senso formalistico ma funzionalistico, consente di riconoscere il detto sgravio edilizio de quo non esclusivamente alle amministrazioni formalmente previste e riconosciute come tali dalla legge, ma anche a soggetti privati che esercitino un’attività pubblicisticamente rilevante, ponendosi in una condizione di longa manus dell’amministrazione. Inoltre, in ordine al requisito oggettivo, si richiede l’ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale. L’opera deve contribuire con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio, non idoneo a soddisfare direttamente interessi pubblici né essendo sufficiente che le opere rendano più agevole la fruizione del servizio. Non può assumere rilievo, ai fini dell’esenzione del pagamento, la possibilità che le opere in futuro, per effetto della concessione o di accordi convenzionali, possano divenire di proprietà pubblica (Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4350​​​​​​​).


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

EDILIZIA e urbanistica, CONTRIBUTO di costruzione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri