Esonero dagli accertamenti psico-attitudinali per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato

Esonero dagli accertamenti psico-attitudinali per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato


Militari, forze armate e di polizia - Idoneità fisica – Accertamenti - Esonero - Art. 24, l. n. 53 del 1989 – Ambito di applicazione. 

    L’art. 24, l. n. 53 del 1989, laddove esige che l’esonero dagli accertamenti psico-attitudinali riguardi la parte degli stessi effettuata al momento dell’ingresso nella carriera, rappresenta norma eccezionale che, in quanto tale, è suscettibile di stretta interpretazione (1). 

(1) La Sezione, quanto alla reiterazione degli accertamenti attitudinali, ha evidenziato che la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 3622 del 2020) ha chiarito che: a) l’art. 2, d.m. n. 198 del 2003 consente la reiterazione anche in corso di rapporto, purché dietro “adeguata motivazione” e “in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio”; b) più in generale, l’art. 25, comma 2, l. n. 121 del 1981 stabilisce che “i requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno”, in tal modo, evidentemente, postulandone la necessaria e continuativa permanenza in capo al personale in servizio; c) la verifica circa il perdurante possesso dei requisiti richiesti ex lege prescinde sia dal pregresso percorso di carriera del dipendente, sia da eventuali profili di colpa in capo a questo e costituisce, di contro, una generale facoltà dell'Amministrazione, quale precipitato tecnico-organizzativo del principio di buon andamento Cons. Stato, sez. III, 11 settembre 2014, n. 4651, secondo cui l’Amministrazione è tenuta, al fine di ben adempiere alle funzioni istituzionali, all’accertamento dell’attuale, piena ed effettiva idoneità del personale allo svolgimento dei delicati compiti di istituto, ogniqualvolta ve ne sia il caso); d) è immune da censure la motivata decisione amministrativa di disporre un apposito accertamento in merito, proprio al fine di vagliare il concreto ed attuale profilo psico-fisico ed attitudinale del soggetto riammesso, dopo lungo tempo, in servizio (in termini ed ex multis, Cons. Stato, sez. IV, ord., 31 gennaio 2020, n. 396; id., sez. III, 20 febbraio 2013, n. 1051; id. 19 aprile 2012, n. 2306; id., sez. VI, 30 luglio 2009, n. 4794;  vedasi pure il parere n. 4787 in data 29 ottobre 2010 della commissione speciale del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2010, costituita ai sensi dell'art. 22 del r.d. n. 1054 del 1924). ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri