Esecuzione, dinanzi al giudice amministrativo, dell’ordinanza di assegnazione di somme emessa all'esito del pignoramento previsto dall'art. 5 quinquies, l. n. 89 del 2001

Esecuzione, dinanzi al giudice amministrativo, dell’ordinanza di assegnazione di somme emessa all'esito del pignoramento previsto dall'art. 5 quinquies, l. n. 89 del 2001


Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Ordinanze di assegnazione di somme - Emessa all'esito del pignoramento previsto dall'art. 5 quinquies, l. n. 89 del 2001 – Esclusione.

 

              L'ordinanza di assegnazione emessa all'esito del pignoramento previsto dall'art. 5 quinquies , l. n. 89 del 2001, come modificata dall’art. 6, comma 6, d.l. n. 35 del 2013, convertito nella l. n. 64 del 2013, non può essere ricompresa tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c), c.p.a. e dunque non è suscettibile di attuazione in ottemperanza (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che se si ammettesse che il creditore ex lege Pinto, una volta ottenuto il decreto della Corte di Appello che liquida il relativo indennizzo, possa azionarlo dinanzi al Giudice civile per far emettere l’ordinanza di pignoramento diretto delle somme giacenti in capitoli di contabilità speciale presso l’originario debitore, e, poi, una volta ottenuta la predetta ordinanza, non vedendo soddisfatto il proprio credito per mancanza di liquidità nei citati capitoli di contabilità speciali e nei fondi dell’ente liberamente pignorabili, possa chiederne l’effettiva esecuzione a mezzo del giudizio di ottemperanza, non si comprende quale sarebbe la finalità e l’ambito di tale ultimo giudizio se non quello di duplicare un ordine di pagamento già emesso e addirittura assistito dal vincolo del pignoramento mobiliare.

In secondo luogo il giudizio di ottemperanza non costituirebbe per il creditore una tutela ulteriore del proprio credito rispetto a quella rappresentata dall’ordinanza di pignoramento ex art. 5 quinquies, l. n. 89 del 2001, poiché, in caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione resistente per incapienza dei relativi capitoli di bilancio, il commissario ad acta, eventualmente nominato dal Giudice amministrativo, non potrebbe compiere alcuna ulteriore attività rispetto al già intervenuto pignoramento delle somme giacenti in capitoli di contabilità speciale ovvero nei fondi liberamente pignorabili presso l’originario debitore per fare ottenere al creditore quanto a lui dovuto.

Si tratterebbe, pertanto, di ritenere ammissibile un’azione che non solo per tutte le suesposte ragioni non attribuirebbe al creditore procedente alcuna ulteriore garanzia di effettività, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24, 111, 113 e 117 Cost. e di cui agli artt. 6 e 13 della CEDU, ma che sortirebbe l’unico distorto effetto di gravare l’amministrazione esecutata di spese ulteriori, quali quelle di precetto (atto prodromico all’esecuzione civile, ma non all’ottemperanza) e quelle di lite che il Giudice dell’esecuzione liquida nel provvedimento di assegnazione.

Pertanto, ribadito che il creditore dell’indennizzo liquidato dalla Corte di Appello non incontra nessun ostacolo ad ottenere l’integrale adempimento del relativo decreto mediante l’immediato esperimento del giudizio di ottemperanza, la diversa soluzione perorata dall’odierna parte ricorrente si scontra sia con principi che presiedono la materia del diritto delle obbligazioni e del correlativo adempimento coattivo delle stesse, sia con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le regole di correttezza, buona fede e giusto processo devono ritenersi violate quando il creditore aggravi ingiustificatamente la posizione del debitore ed eserciti l'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi (Cass. civ., s.u., n. 23726 del 2007; id. n. 26961 del 2009; nonché la stessa ratio sottesa al principio di non aggravamento della posizione debitoria di cui agli artt. 483 e 496 c.p.c.).


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri