Rilevanza della risoluzione dei contratto disposta da altra Amministrazione

Rilevanza della risoluzione dei contratto disposta da altra Amministrazione


Contatti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara – Gravi illeciti professionali – Risoluzione disposta da altra Amministrazione – Valutazione discrezionale della stazione appaltante – Esclusione.

 

        L’art. 80, comma 5, lett. c), del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è disposizione riproduttiva dell'art. 38, comma 1, lett. f), dell’abrogato Codice (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), e, dunque, non consente alle stazioni appaltanti di valutare discrezionalmente ed in modo autonomo la risoluzione disposta da altra stazione appaltante (1).

 

(1) In termini,  Cons. St., sez. V, 27 aprile 2017, n. 1955.

Ha ricordato la Sezione che l'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 consente alle stazioni appaltanti di escludere da una procedura di affidamento di contratti pubblici i concorrenti in presenza di "gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità", con la precisazione che in tali ipotesi rientrano, tra l'altro, "significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata", la quale alternativamente non sia stata contestata in giudizio dall'appaltatore o - per venire al caso che interessa nel presente giudizio - sia stata "confermata all'esito di un giudizio".

L’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 non è da ritenersi riproduttiva dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, dunque, non consente alle stazioni appaltanti di valutare discrezionalmente ed in modo autonomo la risoluzione disposta da altra stazione appaltante.

L'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nell'art. 80, comma 5, lett. c), non è tassativa, ma esemplificativa (Cons. St., sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299), come si evince dalla formula di apertura del periodo ("Tra questi rientrano...") recante l'elenco dei casi rientranti in questa nozione (in tal senso si è del resto espresso questo Consiglio di Stato, nel parere del 3 novembre 2016, n. 2286, numero affare 1888 del 2016, reso sulle linee guida dell'ANAC recenti l'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del codice).

Ma lo stesso ragionamento non può essere seguito nelle conseguenze finali che si pretende di trarre dalla natura esemplificativa delle ipotesi contemplate nell'elenco in questione; infatti, in base al criterio di interpretazione letterale della norma (ex art. 12 delle preleggi), si osserva che la disposizione in esame richiede espressamente ed esplicitamente che al provvedimento di risoluzione sia stata prestata acquiescenza o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale.

Pertanto, la risoluzione rilevante ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50-2016 non può che derivare da una pronuncia di rigetto nel merito della relativa impugnazione divenuta inoppugnabile, come si evince dalla locuzione (ancorché atecnica) "all'esito di un giudizio".


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri