Esclusione della Lista “Prima Napoli” dalle elezioni amministrative al Comune di Napoli per mancata indicazione del contrassegno di lista

Esclusione della Lista “Prima Napoli” dalle elezioni amministrative al Comune di Napoli per mancata indicazione del contrassegno di lista


Elezioni – Lista – Contrassegno - Omissione - Esclusione della lista – Legittimità.

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    E’ legittima l’esclusione della Lista “Prima Napoli” dalle elezioni amministrative al Comune di Napoli per non aver indicato il contrassegno della lista nel relativo modulo (1). 

 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che il d.P.R. 6 maggio 1960, n. 570, per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti prevede che “é obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”; nell’art. 32, n. 1), per la presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, indica “con la lista devesi anche presentare:1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”. 

Entrambe le norme devono essere quindi interpretate nel senso della obbligatorietà della prescrizione in ordine al contrassegno, essendo evidente che le esigenze di formalità in funzione della celerità e speditezza del procedimento elettorale sussistono maggiormente per i Comuni più grandi. Nel contesto della suddetta esigenza di certezza delle situazioni giuridiche nel celere procedimento elettorale anche la ratio della disposizione di consentire alle tipografie all’uopo incaricate la facile riproduzione del contrassegno, che dovrà essere oggetto di votazione sui manifesti elettorali e sulle schede di votazione, risulta assolutamente prevalente sulla  necessità di consentire eventuali integrazioni documentali.


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

ELEZIONI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri