Esclusione dalla selezione di agenti di polizia per tatuaggio visibile anche se è che sia stato intrapreso un percorso di rimozione chirurgica

Esclusione dalla selezione di agenti di polizia per tatuaggio visibile anche se è che sia stato intrapreso un percorso di rimozione chirurgica


Militari, forze armate e di polizia - Polizia di Stato – Selezione per assunzione agenti di Polizia – Giudizio di non idoneità per tatuaggio visibile - Legittimità – Inizio percorso di rimozione chirurgica  – Irrilevanza. ​​​​​​​

 


         E’ legittimo il giudizio di non idoneità nell'ambito della procedura selettiva per l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, reso per la presenza di un “tatuaggio (in fase di rimozione) su parte del corpo non coperta dall’uniforme”, a nulla rilevando che era stato intrapreso un percorso di rimozione chirurgica, e ciò in quanto l’esame del possesso dei requisiti, ai fini dell’applicabilità delle fattispecie cd “escludenti”, è sottoposto al principio del tempus regit actum a garanzia della par condicio dei partecipanti alla procedura selettiva (1). 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che la tabella 1, punto 2, lett. b), allegata all’art. 3 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198 prevede che i tatuaggi (anche in fase di rimozione) e gli esiti cicatriziali in genere (derivanti da qualunque causa se “estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche” della cute) sono sempre causa di inidoneità, qualora: a) indipendentemente dalla dimensione o dal soggetto rappresentato, si trovino “nelle parti del corpo non coperte dall'uniforme” (dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate o utilizzabili nell'ambito del servizio); b) a prescindere dalla collocazione in parti del corpo non coperte dall’uniforme, “per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”. 

Si tratta di un approdo esegetico coerente, per altro, con gli orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato formatisi prima della riforma del 2019 (cfr. ex plurimis sez. IV, 10 giugno 2013, n. 3153; sez. II, parere 18 aprile 2013, n. 2080/11; sez. IV, 24 gennaio 2012, n. 316; sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 504).

Nel caso sottoposto alla Sezione la Commissione ha verbalizzato che il tatuaggio era in corso di rimozione, ma probabilmente la relativa attività chirurgica, al momento in cui la candidata veniva esaminata, si trovava ad uno stadio tale da non impedire la corretta visuale del figurato ritratto sulla pelle. Altrimenti opinando, i componenti della Commissione medica non avrebbero potuto descrivere esattamente cosa vedevano in quel preciso momento davanti ai loro occhi.  

La maglietta della candidata lasciava scoperta l’area del braccio interessata dal tatuaggio. Anche in questo caso, la circostanza è stata ammessa dalla stessa ricorrente e risulta dalla sentenza impugnata, ove si precisa che in effetti il tatuaggio fuoriesce dall’uniforme estiva, anche se a seconda della posizione del braccio lo stesso quasi non si intravede. 

Il verbale è un atto pubblico, assistito da fede pubblica fino a querela di falso; non risulta (o almeno di ciò non vi è prova in atti) che sia stata proposta la querela di falso, pertanto le descrizioni e le affermazioni ivi contenute, che il pubblico ufficiale afferma essere avvenute o compiute in sua presenza da egli stesso o dai terzi ivi presenti, devono essere considerate come ‘verità storica’, non contestabile quanto all’effettivo loro accadimento fenomenico. 

Infine, non è decisivo che sia stato intrapreso un percorso di rimozione chirurgica: l’esame del possesso dei requisiti, ai fini dell’applicabilità delle fattispecie cd “escludenti”, è sottoposto al principio del tempus regit actum a garanzia della par condicio dei partecipanti alla procedura selettiva; non ammette ripetizioni nel tempo, se non stricto sensu sul presupposto della certezza della immodificabilità della situazione: nella procedura chirurgica di rimozione del tatuaggio, tale immodificabilità è assente per definizione, essendo le sedute preordinate a conseguire il risultato finale della sua elisione. 

Non si ravvisa alcuna contraddizione logica tra la (scrupolosa) affermazione verbalizzata dalla Commissione medica circa la rimozione in atto del tatuaggio e la (altrettanto scrupolosa) verbalizzazione delle dimensioni di cm 8,5, visibile dalla uniforme estiva di servizio indossata dalla candidata, perché le due sedute di rimozione non sono state sufficienti ad eliminare la figura. 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

POLIZIA DI STATO

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri