Impugnazione immediata del verbale di esclusione e obbligo del concorrente di dichiarare tutte le condanne penali subite

Impugnazione immediata del verbale di esclusione e obbligo del concorrente di dichiarare tutte le condanne penali subite


Processo amministrativo – Rito appalti – Atti immediatamente impugnabili – Verbale di gara – Art. 120, comma 2 bis, c.p.a. – Non è tale.

Contratti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara – Per omessa dichiarazione condanna penale – Va esclusa – Valutazione della gravità della condanna – E’ rimessa alla sola stazione appaltante. 

 

         Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., aggiunto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è inammissibile il ricorso proposto avverso il verbale della seduta nella quale è stata disposta la sospensione dell’ammissione della ricorrente, trattandosi di atto endoprocedimentale (1).

         Deve essere esclusa dalla gara, ai sensi dell’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il concorrente che ha omesso di dichiarare l'esistenza di una recente sentenza penale, emessa nei suoi confronti, di condanna per truffa continuata ai danni dello Stato, dovendo la valutazione dell'affidabilità e dell'integrità delle partecipanti – e dunque della gravità di una eventuale condanna subita – essere effettuata dalla sola stazione appaltante e non dalle stesse concorrenti (2).

 

(1) Ha ricordato il Tar che il comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. prevede l’immediata impugnabilità – senza quindi attendere la conclusione della procedura – dei “provvedimenti” di ammissione e di esclusione mentre dichiara inammissibile l’impugnazione  degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.

(2) Ha chiarito il Tar che in relazione alla cause di esclusione dalla gara ex art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vige la regola secondo la quale la gravità dell'evento è ponderata dalla stazione appaltante, sicché l'operatore economico è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure concorsuali ed a rimettersi alla valutazione della stazione, non essendo configurabile in capo all'impresa partecipante ad una gara alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare e sussistendo, al contrario, l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione in modo da permettere alla Stazione appaltante di espletare con piena cognizione di causa le valutazioni di sua competenza. 

L'aver taciuto le circostanze in questione ha dunque impedito, da un lato, una valutazione completa (falsando la percezione delle condizioni reali della ricorrente) sull'affidabilità e l'integrità morale del candidato e, d'altro lato, è stata sintomatica di una condotta non trasparente e collaborativa della concorrente.

A supporto della conclusione cui è pervenuto il Tar ha richiamato la sentenza della sez. V del Consiglio di Stato 18 gennaio 2016, n. 122, secondo cui “Deve, infatti, essere rilevato che le stazioni appaltanti dispongono di una sfera di discrezionalità nel valutare quanto eventuali precedenti professionali negativi incidano sull’affidabilità di chi aspira a essere affidataria di suoi contratti. E’ agevole affermare, di conseguenza, che tale discrezionalità può essere esercitata solo se l’Amministrazione dispone di tutti gli elementi che consentono di formare compiutamente una volontà. Deve poi essere ulteriormente rilevato come tale valutazione sia di stretta spettanza della stazione appaltante, per cui non è ammissibile che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione. La concorrente che adotti tale comportamento viola palesemente, ad avviso del Collegio, il principio di leale collaborazione con l’Amministrazione”.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri