Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio in caso di omessa allegazione, alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, del documento di identità del dichiarante

Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio in caso di omessa allegazione, alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, del documento di identità del dichiarante


Contratti della Pubblica amministrazione – Soccorso istruttorio - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – Allegazione copia fotostatica del documento di identità del dichiarante – Omissione – Esclusione dalla gara – Obbligo di soccorso istruttorio – Non sussiste.

 

        Ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’omessa allegazione alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – che, in applicazione della lex specialis di gara, doveva essere allegata all’offerta tecnica per attestarne un requisito - della copia fotostatica del documento di identità del dichiarante determina  l’esclusione dalla gara del concorrente, perchè non può essere sanata né con l’utilizzo del documento depositato nella busta contenente la documentazione amministrativa né con il soccorso istruttorio, essendo volta a dare legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell'art. 38, d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione.
Si tratta pertanto di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2579).
L'assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina, pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l'impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, SOCCORSO istruttorio

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri