Elezioni degli organi rappresentativi della Provincia
Elezioni degli organi rappresentativi della Provincia
Enti locali – Province - Organi rappresentativi – Elezioni - Normativa applicabile – Individuazione.
Enti locali – Province - Organi rappresentativi – Elezioni - Principio di continuità – Limiti
Enti locali – Province - Organi rappresentativi – Elezioni – Divieto di extraterritorialità
I principi generali del procedimento elettorale trovano applicazione anche in materia di elezione degli organi rappresentativi della Provincia, laddove compatibili e in assenza di un’esplicita deroga in tal senso contenuta nella l. 7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, cd. L. Delrio), che ha introdotto per tali organi una procedura elettorale di "secondo grado", che non coinvolge l'intero corpo elettorale, ma unicamente i sindaci e i consiglieri dei Comuni della Provincia.
La legge 7 aprile 2014, n. 56 che detta disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” non reca l’espressa affermazione del principio di continuità e non interruzione delle operazioni elettorali, non definisce un preciso ordo procedendi da seguire nello scrutinio, nè vieta l’apertura delle urne per verificare l’eventuale presenza di schede inserite per errore (limitandosi anzi a imporre al seggio elettorale di effettuare una preliminare verifica delle schede votate onde accertarne la necessaria corrispondenza con il numero dei votanti) (1).
La regola del divieto di extraterritorialità per la raccolta del voto dei degenti ricoverati in ospedali e case di cura (secondo cui possono essere ammessi al voto solo i soggetti ricoverati in strutture ospedaliere situate all’interno del territorio dell’Ente della cui elezione si tratta), deve considerarsi pienamente vigente anche in materia di elezioni provinciali, essendo espressamente prevista per tali elezioni dall’art. 42, comma 1, D.P.R. n. 570/1960 e non essendo derogata da alcuna disposizione della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante la nuova disciplina del sistema elettorale degli organi provinciali (2).
(1) Ha chiarito la sezione che la ratio del principio di continuità e non interruzione delle operazioni elettorali - il quale implica che, una volta prese avvio le operazioni di spoglio dei voti, queste devono proseguire senza interruzioni - deve ricollegarsi all’esigenza di evitare compromissioni del materiale elettorale (come comprovato dalle disposizioni, quali l’art. 73 del d.p.r. n. 361 del 1957, che disciplinano puntualmente gli adempimenti che il presidente è chiamato a svolgere a tutela dell’integrità del citato materiale laddove l’ufficio non possa ultimare le operazioni nel termine prescritto) ovvero errori nel corretto conteggio delle schede.
(2) Si applica il principio di “territorialità” rispetto al tipo di votazione che si sta svolgendo, in base al quale l’elettore può votare in un seggio diverso da quello assegnato, purché tuttavia il luogo di cura abbia sede all’interno del territorio dell’ente della cui elezione si tratta (e sempre che, ovviamente, il degente sia titolare del diritto di elettorato attivo per la citata elezione).
Il principio di territorialità è insito nello stesso carattere essenziale del territorio, quale elemento costitutivo dell’Ente della cui elezione si tratta.
Non è mai stato messo in discussione nei citati lavori preparatori della legge 23 marzo 1956, n. 136 (dai quali invece emerge che il contrasto tra le forze politiche del tempo riguardava la possibilità stessa che venisse riconosciuto o meno il diritto di voto ai soggetti ricoverati negli ospedali e nelle case di cura, in considerazione delle suggestioni e dei condizionamenti che tali soggetti avrebbero potuto subìre in un contesto caratterizzato da una forte presenza dell’assistenza religiosa).
Per quanto riguarda le elezioni comunali e provinciali, il principio di territorialità è espressamente affermato dall’art. 42, comma 1, DPR n. 570/1960, secondo cui “i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purchè siano elettori del comune o della provincia rispettivamente per la elezione del consiglio comunale e provinciale”; tale norma si applica anche alle elezioni regionali (art. 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 108) ed alle elezioni circoscrizionali (art. 6 della legge 8 aprile 1976, n. 278).
La circolare del Ministero dell’Interno Direzione generale dell’amministrazione civile – Direzione centrale per i servizi elettorali, 23 maggio 1983, prot. n. 2275/EP/AR, al § 2, relativo agli elettori ammessi ad esprimere il voto nei luoghi di cura, significativamente precisa che “gli elettori ricoverati in luoghi di cura, in qualsiasi comune si trovino iscritti, possono votare per le elezioni politiche, restando nel luogo di degenza. All’elezione del Consiglio regionale possono partecipare i degenti iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione in cui ha sede l’istituto che li ricovera, indipendentemente dalla ripartizione della Regione stessa in circoscrizioni elettorali. All’elezione del consiglio provinciale possono prendere parte gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune facente parte del territorio della provincia in cui ha sede il luogo di cura; indipendentemente dalla eventuale ripartizione del suddetto territorio in collegi uninominali. All’elezione del Consiglio comunale possono partecipare soltanto gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale ha sede il luogo di cura. Infine, all’elezione dei consigli circoscrizionali, possono partecipare soltanto gli elettori iscritti in una sezione compresa nella circoscrizione amministrativa nei cui ambito ha sede il luogo di cura”.
In coerenza con la sua ratio (che vede il principio di territorialità correlato alla natura costitutiva del territorio), nel caso di elezioni politiche (nelle quali il collegamento riguarda l’intero territorio nazionale), il legislatore ha eliminato ogni limitazione al riguardo, prevedendo puramente e semplicemente che <<i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero>> (art. 51 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).
Come infatti precisato dalla Circolare n. 15/2018 del Ministero dell’Interno (cfr. punto d), rubricato “degenti in ospedali e case di cura”, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, anche se iscritti nelle liste elettorali “di altro comune del territorio nazionale”.
Anno di pubblicazione:
2022
Materia:
COMUNE e provincia
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri