Effetti del giudicato in sede di giurisdizione di legittimità e di giurisdizione esclusiva

Effetti del giudicato in sede di giurisdizione di legittimità e di giurisdizione esclusiva


Processo amministrativo – Giudicato – Effetti – Individuazione – Differenza tra giurisdizione esclusiva e giurisdizione generale di legittimità.    

 

         Mentre nell'ambito della giurisdizione esclusiva, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato sul rapporto controverso si estende, oltre che sulle questioni effettivamente proposte in giudizio (dedotto), anche su quelle deducibili in via di azione ed eccezione (deducibile), invece nell’ambito della  giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo il giudicato si forma solo in relazione ai vizi dell'atto di cui è stata accertata la sussistenza (o l'insussistenza) sulla base dei motivi di censura articolati dal ricorrente (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che l’individuazione degli effetti del giudicato trova soluzioni differenti a seconda del tipo di giurisdizione che esercita il Giudice.

Nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo il principio processualcivilistico, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, non è pienamente applicabile, dal momento che nel giudizio d'impugnazione il giudicato si forma solo in relazione ai vizi dell'atto di cui è stata accertata la sussistenza (o l'insussistenza) sulla base dei motivi di censura articolati dal ricorrente, restando dunque salvi da un lato, qualora il ricorso sia stato respinto, la possibilità di una nuova impugnazione del medesimo atto ovvero di un suo annullamento in autotutela da parte della stessa Pubblica amministrazione per vizi diversi da quelli esclusi dal giudice e dall'altro, nell'opposta ipotesi di accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato, la potestà della stessa Pubblica amministrazione di rideterminarsi con il solo limite di non incorrere nei vizi già accertati in sede giudiziale (Cons. St., sez. IV, 1 agosto 2016, n. 3475). 

Si può ancor di più precisare che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia non solo le questioni (di fatto e di diritto) fatte valere in via di azione o di eccezione e comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, seppure non dedotte, costituiscono un presupposto logico indefettibile della decisione; il giudicato, quindi, preclude la proposizione di domande contemplate dalla intervenuta risposta giurisdizionale, ma non la prospettazione di domande completamente nuove, che anzi assumano il giudicato quale presupposto logico. La peculiarità del giudizio amministrativo, peraltro, impedisce la piena espansione del detto principio, poiché il giudicato amministrativo non può che formarsi con esclusivo riferimento ai vizi dell'atto ritenuti sussistenti, alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso. La sede per sindacare la legittimità dell'atto in sede di riedizione del potere amministrativo sotto profili che non abbiano formato oggetto delle statuizioni della sentenza (e che non integrano l'ambito della deducibilità) non può, pertanto, che essere il giudizio ordinario di cognizione e non il giudizio di ottemperanza. Pertanto, ove il medesimo fatto sia stato scrutinato mediante una diversa valutazione asseritamente elusiva rispetto a quella indicata dalla sentenza da eseguire, si può debitamente predicare di elusione devoluta alla cognizione del giudice dell'ottemperanza; laddove, invece, vi sia una diversa motivazione su un fatto diverso, si tratta di riesercizio del potere da scrutinare in sede di legittimità del provvedimento (Tar Catania, sez. IV, 11 ottobre 2016, n. 2493). 

Nell'ambito della giurisdizione esclusiva, invece, l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato sul rapporto controverso si estende, oltre che sulle questioni effettivamente proposte in giudizio (dedotto), anche su quelle deducibili in via di azione ed eccezione (deducibile).


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri