Educatore professionale socio-pedagogici operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali nella Regione Piemonte

Educatore professionale socio-pedagogici operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali nella Regione Piemonte


Sanità pubblica – Regione Piemonte – Servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali – Servizio svolto anche dal personale con funzioni di educatore professionale socio-pedagogici – Impugnazione di educatori professionali sanitari in servizio - Inammissibilità per difetto di interesse

 

      E’ inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto da educatori professionali sanitari in servizio avverso la delibera della Regione Piemonte che consente, al fine di assicurare la continuità del servizio svolto presso le strutture ed i servizi socio sanitari, agli educatori professionali socio-pedagogici di esercitare la loro professione svolgendo esclusivamente i servizi socio-educativi presso le strutture socio-sanitarie e della salute territoriali, prevedendo, nel contempo, che gli stessi pedagogisti concorrono “agli standard organizzativi” di tali strutture, nonché che,  in attesa dell’emanazione del DM relativo all’istituzione delle liste speciali ad esaurimento, gli educatori professionali possano continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo delle professioni sanitarie di educatore professionale, purché si iscrivano ai suddetti elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019 (1). 

 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che  il difetto di interesse deriva dalla circostanza che i ricorrenti sono già in servizio e non subiscono alcuna lesione alla loro personale sfera giuridica da una delibera che consente la conservazione del posto di lavoro di colleghi non laureati, che a sua volta comporta la mancata assunzione di personale laureato per lo svolgimento dell’attività professional o che consente a personale dotato della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico di estendere la propria attività professionale.
Tale delibera non arreca, infatti, alcun danno alla personale sfera giuridica di tali soggetti che già prestano servizio in qualità di educatori professionali socio-sanitari.
Né può sussistere un interesse morale all’impugnativa, atteso che anch’esso deve riferirsi direttamente alla sfera giuridica personale del soggetto che agisce in giudizio.
L’interesse al ricorso non può essere identificato nella (sola) utilità “morale” di agire a tutela della figura professionale dell’educatore professionale per difendere l’appropriatezza e la dignità degli atti in cui si esplicano le loro competenze, in quanto il ricorso giurisdizionale non è un rimedio dato nell’interesse astratto della giustizia o per ottenere la mera enunciazione dei parametri di legalità dell’azione amministrativa, disancorati da un effettivo e non ipotetico vantaggio derivante all’attore nel caso di contestazione.
​​​​​​​Questo tipo di interesse – di tipo collettivo – può ipotizzarsi per un’associazione di categoria, ma non per un singolo professionista in alcun modo leso in modo diretto, concreto ed attuale dalla delibera impugnata


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri