E' legittima la legge Lorenzin che interpreta il regolamento sull'attribuzione, in sede di concorso, del punteggio aggiuntivo per l'attività farmaceutica svolta in sede rurale

E' legittima la legge Lorenzin che interpreta il regolamento sull'attribuzione, in sede di concorso, del punteggio aggiuntivo per l'attività farmaceutica svolta in sede rurale


E' legittima la legge Lorenzin che interpreta il regolamento sull'attribuzione, in sede di concorso, del punteggio aggiuntivo per l'attività farmaceutica svolta in sede rurale

Tar Umbria 16 luglio 2018, n. 453

 

Farmacia – Concorso – Assegnazione sedi farmaceutiche – Punteggio – Attività farmaceutica svolta in sede rurale – Criterio di attribuzione – Art. 16, l. n. 3 del 2018 – Interpretazione d.P.C.M. n. 298 del 1994 – Violazione principi costituzionalmente garantiti – Esclusione.

 

               L’art. 16, l. 11 gennaio 2018, n. 3 – nel dare l’interpretazione del d.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 nel senso che il “punteggio massimo di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del regolamento di cui al d.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, é da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'art. 9, l. 8 marzo 1968, n. 221 - non viola i limiti costituzionali di ragionevolezza, affidamento e non interferenza con l’esercizio della funzione giurisdizionale valevoli per l’efficacia retroattiva delle norme non penali (1).

 

(1) Ad avviso del Tar non risulta anzitutto violato il denunziato principio di separazione dei poteri dello Stato né l’autonomia del potere giudiziario, dal momento che la l. 11 gennaio 2018, n. 3 (c.d. legge “Lorenzin”) non è intervenuta con la finalità di incidere su di uno specifico giudicato o giudizio pendente, rimanendo su di un piano generale e astratto. Secondo la Consulta (27 luglio 2000 n. 374; id. 2009 n. 94), infatti, quanto alla possibilità per il potere legislativo di emanare norme in grado di incidere su specifiche controversie decise con autorità di cosa giudicata, nel bilanciamento del diritto alla tutela giurisdizionale con il potere legislativo, espressione della sovranità popolare “è da escludere che possa integrare violazione delle attribuzioni spettanti al potere giudiziario una disposizione di legge che appaia finalizzata ad imporre all’interprete un determinato significato normativo, in quanto la stessa, operando sul piano delle fonti, non tocca la potestà di giudicare, ma precisa solo la regola astratta ed il modello di decisione cui l’esercizio della potestà deve attenersi” (Corte cost. sent. 27 luglio 2000, n. 374). Non c’è pertanto lesione della funzione giurisdizionale (e violazione degli artt. 24 e 113 Cost.) “ove risulti che l’intento legislativo non è la “correzione” concreta dell’attività giurisdizionale, ma piuttosto la creazione di una regola astratta”, senza incidenza “diretta ed esplicita” sul giudicato”.
 La legge “Lorenzin” pare effettivamente giustificata, oltre che dall’indubbia incertezza normativa e interpretativa (Corte Cost. 26 gennaio 2012, n. 15), dall’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale i quali costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale” ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU (Corte Cost. sent. nn. 156 del 2014, 170 del 2013, 264 del 2012 e 78 del 2012).
Infatti la norma di interpretazione autentica pare diretta a conseguire l’obiettivo dichiarato del d.l. n. 1 del 2012 (art. 11, comma 1) di “favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti aventi i requisiti di legge” ovvero a favorire i farmacisti più giovani, anche mediante la prevista partecipazione in forma associata nel quadro di una procedura concorsuale con evidenti tratti di specialità (Tar Catanzaro, sez. I, 20 novembre 2017, n. 1748).
Tale obiettivo appare al Collegio indubbiamente diretto a tutelare beni di rilievo costituzionale, nell’ambito di un bilanciamento di interessi certo non precluso al legislatore in assenza di un divieto di retroattività delle norme non penali.
Non è dunque condivisibile l’assunto di parte ricorrente circa l’assimilabilità “in toto” del concorso straordinario alle regole del concorso ordinario, trattandosi di procedura concorsuale derogatoria come si evince dall’individuazione del fabbisogno di nuove farmacie, dal processo di revisione delle piante organiche e dalla stessa eliminazione della prova pratica oltre che dalla stessa possibilità per i concorrenti di concorrere in forma associata tra più farmacisti sommando i titoli posseduti.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

FARMACIA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri