E' del giudice ordinario la valutazione dell’inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dall’atto concessivo di un contributo

E' del giudice ordinario la valutazione dell’inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dall’atto concessivo di un contributo


Giurisdizione – Contributi e finanziamenti – Revoca – Richiesta restituzione di quanto erogato – Inadempimento obblighi del concessionario – Controversia – Giurisdizione giudice ordinario.

           Appartiene al giudice ordinario la cognizione della controversia instaurata per ottenere gli importi dovuti o per contrastare la P.A. che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi imposti dalla legge o dagli atti concessivi del contributo, anche quando, all’origine del rapporto di finanziamento, sia intercorsa a regolare il rapporto stesso una convenzione tra due Enti pubblici (l’erogatore e il beneficiario) quale atto consensuale che, tuttavia, non è da ritenersi inquadrabile tra gli accordi ex art. 15, l. n. 241 del 1990 (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che, all’origine dell’erogazione di un finanziamento pubblico concesso a un Ente pubblico (Comune) con provvedimento unilaterale dell’Ente erogatore (Regione) non vi è un accordo sostitutivo di procedimento o di provvedimento tra le Amministrazioni pubbliche, inquadrabile nello schema dell’accordo ex art. 15, l. n. 241 del 1990, non potendo essere considerata tale la convenzione di finanziamento pubblico, atto consensuale accessorio alla concessione del finanziamento, essendo invero detta concessione disposta non con l’accordo tra gli Enti, bensì con la deliberazione regionale unilaterale.

Pertanto, non sussiste alcuna ragione di riconducibilità dell’ipotesi in esame a fattispecie rientrante nella previsione dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a., per la quale devono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto la formazione, la conclusione e l’esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di un provvedimento amministrativo, per la dirimente considerazione che il fatto genetico del diritto azionato non si radica in un atto pattizio tra gli Enti pubblici, integrante un’ipotesi di azione amministrativa per accordi, bensì in un atto unilaterale dell’Amministrazione regionale.

Ne consegue che per il Tar risulta confermabile, anche nel caso di specie, il tradizionale metodo di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti contributi e sovvenzioni pubbliche, da attuarsi sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.

In particolare, la posizione del beneficiario del finanziamento, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che venga contestato un suo inadempimento alle condizioni statuite in sede di erogazione o uno sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, di guisa che la controversia insorta sulla conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dall’Amministrazione erogatrice con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ritiro, recesso, ecc.) appartiene al giudice ordinario. In tali casi, infatti, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come avviene allorquando l’Amministrazione debba decidere se concedere o proseguire il finanziamento), bensì di valutare l'osservanza degli obblighi assunti o imposti contestualmente all'erogazione. Viene dunque in evidenza una fattispecie di revoca a fini decadenziali o sanzionatori, per inadempimento del beneficiario del finanziamento alle prescrizioni poste a presidio della sovvenzione, quando l’Ente erogatore (la Regione) abbia constatato l’inadempimento dell’Ente beneficiario (Comune) nel rispetto del crono-programma di utilizzo del finanziamento, sicché la giurisdizione ordinaria è ravvisabile nella fattispecie in ragione dell’innegabile profilo di revoca-inadempimento informatore dell’atto impugnato, nonché della pretesa attorea mirante alla conservazione degli importi già riscossi a titolo di finanziamento pubblico che va qualificata in termini di diritto soggettivo.

Ha aggiunto il Tar che, nel caso di specie, l'Amministrazione regionale non fa valere i vizi originari incidenti sull'an o sul quantum del contributo disposto in favore del ricorrente Comune, né alcun contrasto con l'interesse pubblico; al contrario, in sede di attuazione dell'intervento agevolato, verifica fatti successivi e sopravvenuti alla concessione del beneficio, sicché la disposta revoca e la richiesta di restituzione di quanto erogato non incidono sull'atto amministrativo di sovvenzione, né interessano il potere discrezionale di concessione del contributo, piuttosto fanno valere l'esatto adempimento degli obblighi del concessionario, in ipotesi inadempiente.Puoi annullare la sottoscrizione


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri