Divieto, in Umbria, di recinzione nelle zone agricole

Divieto, in Umbria, di recinzione nelle zone agricole


Edilizia – Zone agricole - Recinzione – Umbria – Esclusione – Art. 89, comma 2, l. reg. n. 1 del 2015 – Violazione artt. 3. 42, 97, 117 Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

 

E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 42, 97 e 117, commi 2, lett. l) e 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 89, comma 2, l. reg. Umbria 21 gennaio 2015, n. 1, nella parte in cui prevede che “Nelle zone agricole è esclusa ogni forma di recinzione dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non espressamente previste dalla legislazione di settore o recinzioni da installare per motivi di sicurezza purché strettamente necessarie a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche” (1).

 

(1) Ha preliminarmente affermato il Tar che non può accogliersi una interpretazione dell’art. 89, comma 2, l. reg. Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 tale da far concludere per l’espunzione delle recinzioni elettrificate dal novero delle opere a difesa della proprietà, atteso che, per costante indirizzo giurisprudenziale, - “la recinzione senza opere murarie è un manufatto essenzialmente destinato a delimitare una determinata proprietà allo scopo di separarla dalle altre, di custodirla e difenderla da intrusioni, secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza civile in materia di muro di cinta ex art. 878 c.c.” (Tar Brescia, sez. I, 5 febbraio 2008, n. 40). Persino la presenza di un vincolo paesistico non costituisce un impedimento insuperabile all'introduzione ex novo di recinzioni al servizio della proprietà privata, poiché come tutti gli altri interventi edilizi, anche le recinzioni sono da considerare ammissibili quando non impediscano la fruizione delle componenti del paesaggio tutelate dal vincolo (Tar Brescia sez. I, 3 luglio 2017, n. 868). Ciò significa che la recinzione “leggera” in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico impone che l'autorità preposta esprima il proprio parere, dando conto dell’effettivo impatto del manufatto nel contesto tutelato e della sua tollerabilità nella zona destinata ad ospitarlo.

Ha aggiunto il Tar che la Corte costituzionale (nn. 231 del 2015; id. 282 del 2016; id. 5 aprile 2018, n. 68 quest’ultima in riferimento proprio alla legge regionale umbra n. 1 del 2015) è del tutto ferma nell’affermare che la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del «governo del territorio», vincolando la legislazione regionale di dettaglio, cosicché, pur non essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell’edilizia.

Le Regioni non possono “differenziarne il regime giuridico, dislocando diversamente gli interventi edilizi tra le attività deformalizzate, soggette a C.I.L. e C.I.L.A.” (sentenza n. 231 del 2016). La “omogeneità funzionale della comunicazione preventiva [...] rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA) deve indurre a riconoscere alla norma che la prescrive - al pari di quelle che disciplinano i titoli abilitativi edilizi - la natura di principio fondamentale della materia del governo del territorio”, in quanto volto a garantire l'interesse unitario ad un corretto uso del territorio (sentenza n. 231 del 2016).

Il legislatore regionale, che è vincolato alle categorie edilizie tracciate dallo Stato, non può dunque restringere il novero degli interventi edilizi liberi fissato dalla legge statale (art. 6 T.U.) né invero introdurre fattispecie del tutto nuove (e non ulteriori) se non travalicando l’assetto delle competenze in subiecta materia (Corte cost. 21 dicembre 2016, n. 282).

Anche poi a voler ritenere la recinzioni di che trattasi, in considerazione delle dimensioni (seppur in assenza di opere murarie) intervento sottoposto a C.I.L.A. ai sensi dell’art. 6-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. S.C.I.A. 2), permarrebbe il descritto contrasto con l’art. 117, comma 3, Cost., dal momento che alla potestà legislativa regionale è consentito di apporre ulteriori semplificazioni ma vietata la previsione di regimi più restrittivi.

Ciò, tra l’altro, suscita l’ulteriore dubbio di costituzionalità in punto di disparità di trattamento ed irragionevolezza (art. 3 Cost.) oltre che di buon andamento (art. 97 Cost.) dal momento che l’art. 118, lett. l), della stessa l. reg. n. 1 del 2015, ancorché non faccia espresso riferimento in termini di applicabilità alle zone agricole, liberalizza invece “le delimitazioni per le attività di protezione della fauna selvatica e dei territori”, consentendo all’agricoltore di realizzare liberamente recinzioni a protezione dei propri edifici ed animali, ma non anche per impedire dall’esterno l’ingresso involontario della fauna selvatica che, come i cinghiali, è notoriamente causa di ingenti danni per le coltivazioni (tanto da indurre la stessa Regione - con la l. reg. n. 17 del 2009 e relativo regolamento di attuazione - a prevedere indennizzi), se non subordinatamente, come visto, alle autorizzazioni previste nell’ambito dei piani di prevenzione predisposti dagli A.T.C.

Del resto, con riferimento alle zone agricole, è stato evidenziato che il divieto di recintare il fondo è non solo antigiuridico ma anche macroscopicamente irragionevole, essendo un elemento imprescindibile di molte coltivazioni e degli allevamenti di bestiame, attività che possono essere svolte anche in aree finitime alle abitazioni (Tar Umbria 7 aprile 2006, n. 218). In proposito la ricorrente ha dedotto di coltivare frutteti sull’area di proprietà, attività che sarebbe pressoché impossibile svolgere in assenza di qualsivoglia recinzione.

Appare inoltre contraddittoria ed irragionevole la stessa incentivazione contenuta nella l. reg. n. 17 del 2009 all’utilizzo degli strumenti difensivi (art. 6) per la prevenzione del danno alle colture agricole, se raffrontata al generale divieto di cui all’art. 89, l. reg. n. 1 del 2015.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

EDILIZIA e urbanistica, ZONE agricole

EDILIZIA e urbanistica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri