Distribuzione dei fondi del “dopo di noi” nel Comune di Roma

Distribuzione dei fondi del “dopo di noi” nel Comune di Roma


Sanità pubblica - Assistenza sanitaria – Roma Capitale – Fondi deòl “dopo di noi” – Riservati ai disabili con più di diciotto anni – Legittimità.

 

    E’ legittima, perchè in linea con la l. n. 112 del 2016 e con il d.m. del 23 novembre 2016 la delibera di Roma Capitale che fissa i criteri di priorità all’accesso ai programmi finanziati dalla legge sul “dopo di noi”, ai disabili con più di diciotto anni. 

 

A i sensi dell’art. 4 della l. n. 112 del 2016 e degli artt. 5 e 6 del D.M. del 23 novembre 2016, le finalità del Fondo sono quelle di accompagnare la persona con disabilità grave, priva del sostegno familiare, nel percorso verso l’autonomia attraverso l’inserimento in programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. 

L’art. 4 del citato D.M. del 23 novembre 2016 individua i beneficiari del Fondo e, nel contempo, fissa i criteri di priorità all’accesso ai programmi finanziati dalla legge sul “dopo di noi”, mentre il successivo art. 5, comma 2, prevede l’assegnazione dei fondi calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d’età tra i 18 e i 64 anni. 

Infine, anche la D.G.R. n. 454 del 25 luglio 2017 prevede espressamente la destinazione dei fondi per i percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare e la deistituzionalizzazione a «una fascia di persone adulte con disabilità». 

A fronte della pacifica circostanza della limitatezza delle risorse del fondo e dell’altrettanto logica conseguenza di stabilire dei criteri per la loro assegnazione, discende che la scelta operata dall’amministrazione capitolina circa il limite dei 18 anni non solo è in linea con la l. n. 112 del 2016 e con il D.M. del 23 novembre 2016, ma non presenta nemmeno i connotati di irragionevolezza e illogicità né determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti che versano nelle medesime condizioni, attesa anche l’esistenza della normativa ad hoc per l’accoglienza dei minori. 

Se è vero che la l. n. 112 del 2016 non esclude i minori dal novero delle persone con disabilità grave, è altresì vero che la funzione del Fondo, in modo del tutto ragionevole, è quella di privilegiare anzitutto i disabili adulti, in quanto la legge si propone il fine precipuo di favorire la deistituzionalizzazione dei soggetti già privi di sostegno familiare o l’acquisizione di autonomia e indipendenza per coloro che la perdono o sono in procinto di perderla. 

L’uscita dal nucleo familiare, la deistituzionalizzazione, il raggiungimento della maggiore autonomia possibile, l’acquisto, la locazione o la ristrutturazione di una casa sono tutti obiettivi che hanno presupposto il fatto che il soggetto sia maggiorenne o prossimo alla maggiore età perché è proprio nei confronti di tali soggetti che la deistituzionalizzazione, nel modo in cui la legge l’ha intesa, può svolgere davvero un ruolo fondamentale, se privi appunto di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. 

Ciò non significa però, si badi, che il minore sia privo di sostegno o che, se in procinto della maggiore età, non debba essere ammesso al Fondo. 

Non a caso, e infatti, la delibera regionale n. 554 del 5 agosto 2021, già sopra richiamata, chiarisce una volta per tutte che, se i beneficiari del “dopo di noi” sono di norma maggiorenni, per i minori i servizi territoriali dovranno valutare l’opportunità di indirizzare il bisogno ad un’offerta che tuteli l’età e la condizione di disabilità, come le strutture a ciclo residenziale per minori indicate nella L.R. n. 41 del 2003, che prestano servizi finalizzati ad interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale, anche in considerazione delle disposizioni di cui al DCA 242/2018 per le prestazioni sociosanitarie in favore di minori con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ad alta complessità assistenziale in struttura socioassistenziale. 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri