Distanza delle sale gioco da obiettivi sensibili
Distanza delle sale gioco da obiettivi sensibili
Giuochi – Sale da gioco – Distanza da obiettivi sensibili – Regolamento comunale – Cinquecento metri – Legittimità.
E’ legittimo il regolamento comunale che fissa in 500 metri la distanza minima delle sale giochi da obiettivi sensibili (scuole, ospedali, etc.), e ciò in quanto le esigenze di prevenzione della ludopatia nei soggetti deboli prevalgono rispetto agli interessi commerciali delle imprese che operano nel settore (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che le disposizioni limitative della collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, riconducibili secondo la Consulta (Corte cost., 10 novembre 2011, n. 300; conf. Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498) alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, “sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica”; pertanto, le medesime disposizioni “non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate”.
Anche dall’esame della normativa statale sviluppatasi nella materia (cfr., art. 7, comma 10, d.l. n. 158 del 2012; art. 14, l. 11 marzo 2014, n. 23; art. 1, comma 936, l. 28 dicembre 2015, n. 208) si ricava il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi "sensibili" (Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4199; Id., sez. III, sentenza 10 febbraio 2016, n. 578).
Risponde infatti ad un'esigenza di ragionevolezza che, in esito ad una valutazione dei comportamenti dei soggetti più vulnerabili e dell'incidenza del fenomeno delle ludopatie in un determinato contesto, venga stabilita dalla legge una distanza minima fissa, presuntivamente idonea ad assicurare un effetto dissuasivo, proteggendo i frequentatori dei c.d. siti sensibili” (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579).
Quanto alla determinazione concreta delle limitazioni, premesso che “l'imposizione di una distanza di rispetto costituisce in via di principio uno strumento idoneo e necessario per tutelare l'interesse pubblico primario (prevenzione delle ludopatie)”, “l'individuazione di una distanza, piuttosto che un'altra, discende … dall'esercizio di una discrezionalità amministrativa, che effettui la ponderazione con i contrapposti interessi allo svolgimento delle attività lecite di gioco e scommessa, alla luce dei canoni della adeguatezza e della proporzionalità” (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579).
Anno di pubblicazione:
2018
Materia:
GIOCHI e SCOMMESSE, SALA gioco
GIOCHI e SCOMMESSE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri