News UM n. 94/2020. Disciplina sulla caccia e riparto costituzionale di competenze Stato-Regioni: dichiarata inammissibile la q.l.c. relativa alla normativa della Regione Marche

News UM n. 94/2020. Disciplina sulla caccia e riparto costituzionale di competenze Stato-Regioni: dichiarata inammissibile la q.l.c. relativa alla normativa della Regione Marche

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la q.l.c. sollevata per violazione del riparto di competenze ex art. 117, comma secondo, lett. s) Cost., relativa alla legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, nella parte in cui ha determinato un ampliamento del novero dei soggetti attuatori dei piani di controllo della fauna selvatica rispetto all’elencazione di cui all’art. 19, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, consentendo che concorrano al prelievo del cinghiale anche “cacciatori non proprietari”. La ragione di inammissibilità risiede nella non sufficiente motivazione della non manifesta infondatezza la quale risulta dedotta, nell’ordinanza di rimessione, mediante un mero rinvio per relationem a precedenti pronunce della Corte (peraltro non sovrapponibili all’oggetto del giudizio a quo).