Disciplina interna e sovranazionale applicabile all’annata lattiera 2003-2004, in relazione alla compensazione nazionale per categorie prioritarie.
Disciplina interna e sovranazionale applicabile all’annata lattiera 2003-2004, in relazione alla compensazione nazionale per categorie prioritarie.
Disciplina interna e sovranazionale applicabile all’annata lattiera 2003-2004, in relazione alla compensazione nazionale per categorie prioritarie.
Agricoltura – Quote latte – Normativa applicabile – Annata lattiera – Limiti.
Nella materia delle cd. “quote latte”, l’unità temporale di riferimento ai fini della valutazione della normativa applicabile è rappresentata dall’“annata lattiera”, ovvero un lasso di tempo da calcolarsi, secondo le indicazioni già contenute nell'art. 1 del reg. CEE n. 3950/1992, e successivamente ribadite, in 12 mesi decorrente dal 1° aprile di ogni anno, fino al 31 marzo dell’anno successivo; il principio del tempus regit actum, tuttavia, in un procedimento destinato a svilupparsi nel tempo, fa sì che per taluni adempimenti la disciplina applicabile non possa essere individuata avuto riguardo alle sole normative di settore di annata in annata, con ciò imponendo, se una previsione è dettata per una campagna lattiera, la sua applicazione senza avere riguardo ad eventuali sopravvenienze normative (1).
(1) Cons. St., sez. III, 11 dicembre 2017, n. 5837.
Ha chiarito la Sezione che il problema si pone con particolare riguardo all’annata lattiera 2003/2004 in quanto caratterizzata dal mutamento pressoché contestuale della disciplina nazionale (d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni con l. 30 marzo 2003, n. 119, successivamente modificato dal d.l. n. 157 del 2004, convertito in l. n. 204 del 2004) e sovranazionale (Regolamento (CE) n. 1788/2003, che ha abrogato il previgente Reg. (CE) n. 3950/1992), con la conseguente necessità da un lato di individuare il regime giuridico concretamente applicabile in base al diritto interno, dall’altro di parametrarlo alla disciplina comunitaria di riferimento ratione temporis. Ciò assume rilievo in quanto il reg. (CE) 29 settembre 2003, n. 1788, ha modificato la regola, recata dall’art. 2 del reg. (CEE) n. 3950/1992, che vietava la possibilità di individuare categorie prioritarie, ponendo come canone operativo ineludibile quello di proporzionalità.
Ai fini della determinazione del cd. prelievo supplementare, ovvero la somma da versare in ragione dell’avvenuto superamento dell’assegnazione del quantitativo individuale (Q.R.I.), una volta effettuata anche la compensazione nazionale, ha dunque trovato applicazione il d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni con l. 30 marzo 2003, n. 119, in quanto entrato in vigore prima dell’annata lattiera di riferimento.
La disciplina sovranazionale cui parametrare la compatibilità eurounitaria del meccanismo ivi previsto era invece quella contenuta nel Reg. (CEE) n. 3950/1992, che non consente l’individuazione di categorie prioritarie in sede di perequazione conseguente a compensazione nazionale (cfr. CGUE, sez. VII, 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18). L’art. 27 dello stesso, infatti, ne lega l’entrata in vigore all’annata lattiera 2004/2005, con conseguente abrogazione del Reg (CEE) n. 3950/1992 solo a partire dalla stessa, pur rimanendo invariata la disciplina interna di riferimento
La correttezza della ricostruzione non è incisa dalla circostanza che con d.l. n. 157 del 2004, convertito nella l. n. 204 del 2004, è stato modificato l’ordine di precedenza nella restituzione dei prelievi in eccesso stabilito dall’art. 9, commi 3 e 4, d.l. n. 49 del 2003: esso ha trovato applicazione (anche) per l’annata lattiera 2003/2004, per la quale la valutazione di compatibilità comunitaria andava effettuata alla luce del Reg (CEE) n. 3950/1992. La modifica, infatti, interviene “a novella” sul sistema previgente, modificando peraltro l’ordine di priorità, ma non il relativo principio. Ciò trova indiretta conferma nella sentenza della sez. II della CGUE dell’11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, che al punto 2 ha chiaramente affermato che: «L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che il rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile». Con ciò implicitamente ma definitivamente chiarendo anche che per il vaglio eurounitario del meccanismo riveniente dalla legislazione del 2003, pur se integrata nel 2004 con riferimenti alle categorie da privilegiare, si tiene conto dell’annata lattiera di riferimento, ovvero quella 2003/2004.
Anche a voler circoscrivere il profilo di valutazione comunitaria alla sola parte novellata dell’originaria disciplina contenuta nel d.l. n. 49 del 2003, assumendo a parametro il sopravvenuto Reg (UE) n. 1788/2003, sussistono profili di incompatibilità che impongono la disapplicazione della normativa nazionale. Ciò è già stato affermato da questo Consiglio di Stato con riferimento all’annata lattiera 2004/2005, per la quale il riferimento sovranazionale è sicuramente da ravvisarsi nel Reg. (CE) n. 1788/2003 (cfr. Cons. St., sez. II, n. 360 del 2020). I “criteri obiettivi” cui, infatti, il legislatore europeo ha ancorato la possibilità di redistribuzione «in tutto o in parte ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro», devono comunque essere desunti da altre fonti normative comunitarie ed in particolare dall’art. 16, paragrafo 1, del reg. CE della Commissione n. 595 del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, nella versione antecedente la novella attuata con l’art. 1 del Regolamento della Commissione n. 1468 del 4 ottobre 2006.
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
AGRICOLTURA, QUOTE latte
AGRICOLTURA
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri