Disciplina della Cassa integrazione salariale ordinaria successiva al c.d. jobs act

Disciplina della Cassa integrazione salariale ordinaria successiva al c.d. jobs act


Lavoro - Cassa integrazione guadagni – Ordinaria – Nuova disciplina successiva al c.d. jobs act - Individuazione.

 

            E’ illegittimo il diniego di proroga della concessione della Cassa integrazione salariale ordinaria, richiesto per “carenze di commesse”, trattandosi di evento transitorio, legato ad una situazione temporanea del mercato (1).

 

(1) Ha ricordato la Sezione che il d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, di attuazione della legge delega del 10 dicembre 2014 n. 183 (c.d. Jobs Act), recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”, al capo II, ha disciplinato le nuove modalità di concessione della Cassa integrazione salariale ordinaria (Cigo).

Il predetto decreto legislativo ha semplificato i procedimenti di concessione delle integrazioni salariali e meglio definito i requisiti di accesso e la documentazione da produrre, ai fini della valutazione che l’Istituto di previdenza è tenuto in merito ad esprimere.

Il decreto n. 95442 del 15 aprile 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato ulteriori disposizioni attuative di dettaglio; mentre, la circolare I.N.P.S. n. 139 del 1° agosto 2016 (anticipata in parte dal messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016) ha completato il quadro normativo, dettando la prassi da seguire nell’istruzione delle domande di concessione della nuova Cigo..

L’integrazione salariale è un ammortizzatore sociale che permette al prestatore di lavoro, parte contrattuale debole nel rapporto lavorativo, di fruire della continuità del salario, pur a fronte di eventi che ostacolino il normale dispiegarsi dell’obbligazione negoziale da lavoro, che permette al prestatore di lavoro di non perdere il proprio sostentamento, mentre il datore di lavoro è sollevato dal costo correlato al versamento (totale o parziale) della retribuzione.

La Cigo è riconosciuta in presenza della ricorrenza di uno dei due presupposti: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato (art. 11 d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148; art. 1, comma 1, d.m. 15 aprile 2016).

La “transitorietà” di crisi della situazione aziendale o della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di Cigo, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa. Inoltre, la “non imputabilità” all’impresa o ai lavoratori della situazione di crisi consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti della stessa (art. 1, commi 2 e 3, d.m. 15 aprile 2016).

Alla domanda, è acclusa, ai fini della concessione della Cigo, una relazione tecnica dettagliata, elaborata dall’impresa (ai sensi dell’art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, a dimostrazione, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua a operare sul mercato (art. 2, comma 1, prima parte, d.m. 15 aprile 2016).

Integra la fattispecie «mancanza di lavoro o di commesse» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse. Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa, di cui costituiscono indici il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento (art. 3, commi 1 e 3, d.m. 15 aprile 2016).

Quanto al profilo concernente le domande di mera proroga, l’I.N.P.S. ha chiarito, fin dal messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016, recante prime indicazioni operative della nuova disciplina, che anche le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnata da apposita “relazione tecnica”, in quanto domande distinte, tal da manifestare “il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza”, ammettendosi dunque la proroga – possibile in quanto vengono in evidenza nell’ambito della Cigo mere stime di ripresa dell’attività – purché suffragate da nuova relazione tecnica apposita (anche integrativa della precedente) e valide motivazioni, che non dissimulino invece immotivati intenti dilatori volti a procrastinare in modo indeterminato lo stato di crisi; talché appaiono incompatibili con detto istituto le sole proroghe immotivate e reiterate senza soluzione di continuità. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

LAVORO (rapporto di)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri