Disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech

Disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech


Economia – FinTech - Comitato e sperimentazione - Decreto del Ministro dell’economia e finanze – Parere favorevole. 

 

         Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sullo schema di decreto relativo alla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech (1). 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante attuazione dell'art. 36, commi 2-bis e seguenti, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, dispone in ordine alla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech.  

Ha ricordato il parere che predetto comma 2-bis all'art. 36 testualmente stabilisce che “Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro il 31 gennaio 2021, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati”. Ha ancora ricordato la Sezione che in materia di finanza digitale occorre anche richiamare la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una Strategia in materia di finanza digitale per l'Unione europea (24.9.2020 COM(2020) 591 final), nella quale sono indicate le priorità e le relative azioni che la Commissione intende intraprendere per permettere ai consumatori e alle imprese di trarre vantaggio dalla finanza digitale mitigandone al contempo i rischi, anche attraverso opportune modifiche ed integrazioni alla normativa vigente; a tal fine viene incentivato lo scambio delle conoscenze tra le autorità e gli operatori dei diversi Stati membri.  

La sperimentazione FinTech risponde all'esigenza di promuovere l'innovazione tecnologica nei settori bancario, finanziario e assicurativo, attraverso l'introduzione di nuovi modelli di business, nuovi processi, prodotti e applicazioni che possono determinare significativi mutamenti nella struttura del mercato e nelle modalità di prestazione e fruizione dei servizi. Pertanto, occorre adottare un approccio regolamentare e di vigilanza coordinato e condiviso tra le autorità a livello nazionale, europeo e globale, per promuovere l'innovazione e rimuovere ostacoli al suo sviluppo, al contempo assicurando l'integrità dei mercati e la tutela di utenti e risparmiatori. 

Il regolamento in esame si inserisce in tale contesto di promozione del FinTech e, sulla scorta anche dell'esperienza di altri Paesi (ad esempio la Gran Bretagna) delinea le condizioni e le modalità di svolgimento della sperimentazione di attività FinTech volta a ‘testare’ i prodotti, servizi e business innovativi nei settori bancario, finanziario e assicurativo tramite una stretta collaborazione tra operatori e Autorità vigilanti. Il regolamento consente ai soggetti che svolgono o intendono svolgere attività FinTech di godere di deroghe transitorie con riferimento ai profili di cui all'art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 34 del 2019, sperimentando, entro un ‘perimetro monitorato’ dalle autorità di vigilanza, i servizi, i prodotti e i processi di business innovativi in campo bancario, finanziario e assicurativo”. Ciò consentirebbe, da un lato agli operatori FinTech di testare determinate attività di tecno-finanza usufruendo eventualmente, per un periodo transitorio, di un regime semplificato, dall'altro al regolatore e alle autorità di vigilanza di osservare e monitorare il fenomeno, anche al fine di individuare le eventuali modifiche da apportare al quadro regolatorio per renderlo adeguato alle attività di tecno-finanza. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

ECONOMIA e finanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri