Diritto della polizia giudiziaria di percepire la c.d. indennità giudiziaria e l’indennità di amministrazione

Diritto della polizia giudiziaria di percepire la c.d. indennità giudiziaria e l’indennità di amministrazione


Polizia giudiziaria - Assegnazione alle sezioni presso la procura della Repubblica - Indennità di amministrazione - Esclusione

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria, quale che ne sia il concreto utilizzo, restano incardinati nell’Amministrazione di provenienza e continuano a svolgere l’attività agli stessi istituzionalmente propria, ovvero quella investigativa, seppure nell’ambito di una delle possibili articolazioni delle funzioni di polizia giudiziaria e con un più accentuato rapporto di dipendenza dal Procuratore della Repubblica. Tale attività istituzionale non è esclusa laddove gli stessi vengano utilizzati anche in mansioni lato sensu amministrative, stante che anche nell’ambito dei Corpi di appartenenza ne esistono di strumentali all’organizzazione del lavoro, comunque teleologicamente orientato al buon esito delle indagini. Eventuali distorsioni obiettive nell’utilizzo, che ne derubrichino l’attività a compiti esclusivamente impiegatizie, attengono alla deviazione dalla funzione, e dunque alla patologia del rapporto, non alla normalità dello stesso per come regolamentato anche dall’organo di autogoverno (1).

Consiglio di Stato – Deferimento alla Adunanza plenaria – Contrasto di giurisprudenza – Parere – Limiti

Non è ravvisabile contrasto giurisprudenziale tale da comportare la rimessione della questione di diritto controversa all’Adunanza plenaria quello eventualmente riveniente da taluni contenuti del parere espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato in risposta al quesito di una pubblica Amministrazione rispetto a pronunce delle sezioni giurisdizionali (2).


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

POLIZIA giudiziaria

CONSIGLIO di Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri