Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per condanna per violenza sessuale in mancanza di valutazione in ordine ai vincoli familiari dello straniero

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per condanna per violenza sessuale in mancanza di valutazione in ordine ai vincoli familiari dello straniero


Straniero – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Diniego – per condanna per violenza sessuale – legittimità – Mancata valutazione presenza di famiglia in Italia - Irrilevanza

 

        E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, opposto allo straniero condannato per il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis, comma 3, c.p., ostativo al soggiorno nel territorio dello Stato ex art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, anche in carenza della valutazione – indefettibilmente richiesta dalla legislazione di recepimento della disciplina comunitaria - circa la natura e l’effettività dei vincoli familiari dello straniero, padre di un figlio minore residente in Italia, valutazione implicitamente ma univocamente riferita alla condanna definitiva per fatti, riconosciuti dallo stesso interessato, incompatibili con i principi costituzionali (1).

(1) Ha ricordato la Sezione che la valutazione di pericolosità sociale in concreto è implicitamente ma univocamente riferita alla condanna definitiva per fatti, riconosciuti dallo stesso interessato, incompatibili con i principi costituzionali che impongono alla Repubblica di garantire la libertà, la dignità e l’integrità fisica di ogni persona e, in particolare, di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere garantendo la piena libertà di scelta della donna, e neppure può essere ritenuto d’ostacolo il mero obbligo alimentare nei confronti di un figlio non convivente, fermo restando che in fattispecie quali quella considerata occorre attentamente valutare se lo stesso interesse del nucleo familiare non conduce a favorire, anziché ostacolare, il rimpatrio dell’autore del reato.

Ha aggiunto che ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b, n. 1 del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 (di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si deve tenere anche conto anche “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato”.

Con sentenza 18 luglio 2013, n. 202, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».  

Tuttavia, nella specifica fattispecie considerata la tipologia e la gravità del reato commesso (violenza sessuale) risultano incompatibili non solo con i valori fondanti della nostra Comunità nazionale, ma anche con l’interesse alla stabilità del nucleo familiare interessato, in quanto in questo caso la valutazione di pericolosità sociale dell’appellato risulta essere stata adeguatamente riferita alla condanna per fatti che risultano gravemente contrastanti con il principio fondamentale sancito dall’art. 2 della Costituzione, che impone alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili della persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali –come il nucleo familiare in esame- in cui svolge la propria personalità, con particolare riguardo, nella fattispecie considerata, ai precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell’integrità fisica, della parità e della libertà della donna.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

STRANIERO, PERMESSO di soggiorno

STRANIERO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri