Diniego di concessione della cittadinanza italiana allo straniero condannato per sequestro di persona in concorso

Diniego di concessione della cittadinanza italiana allo straniero condannato per sequestro di persona in concorso


Cittadinanza – Concessione – Diniego – Per condanna per sequestro di persona in concorso – Legittimità. 

          

         E’ legittimo il diniego di concessione della cittadinanza italiana se il richiedente è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per sequestro di persona in concorso, non vantando lo straniero un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza (1). 

 

(1) La Sezione – richiamando principi già espressi dal Consiglio di Stato in sede giurisdizione (sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036) ha ricordato che lo straniero non ha un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza, ai sensi della l. 5 febbraio 1992, n. 91 (Cons. Stato, sez. III, 23/11/2018, n. 5638).  Il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), l. n. 91 cit., è atto squisitamente discrezionale di "alta amministrazione", condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede (Cons. Stato, sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878/94; 12 aprile 1995, n. 1834/91; 26 agosto 1998, n. 1108/96; 3 marzo 1999, n. 29/99; sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; 25/08/2016, n. 3696). Si tratta, in sostanza di provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, sez. III, n. 13 novembre 2018, n. 6374; 27 febbraio 2019, n. 1390).

Pertanto l'Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, effettua una valutazione ampiamente discrezionale, che non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e riguardo alle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale; di conseguenza, nel procedimento conseguente alla richiesta di concessione della cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale, quali l’assenza di precedenti penali, l’irreprensibilità della condotta, una pur limitata capacità economico e patrimoniale da cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini, le condizioni familiari. 

Discende da quanto sopra, che la valutazione discrezionale attribuita all’Amministrazione può essere sindacata in sede giurisdizionale nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale e non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913).

Alla luce delle richiamate coordinate interpretative, non può ritenersi irragionevole o incompleta la valutazione compiuta dall’Amministrazione che ha ritenuto ostativa la sentenza di condanna dell’interessato per il reato di cui agli artt. 605 e 110 c.p. (sequestro di persona in concorso). ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

CITTADINANZA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri