Diniego di ammissione con decretro monocratico alla Facoltà di Medicina per l’inesistenza di vizi programmatori a fronte di un consistente aumento dei posti disposto dal Ministero

Diniego di ammissione con decretro monocratico alla Facoltà di Medicina per l’inesistenza di vizi programmatori a fronte di un consistente aumento dei posti disposto dal Ministero


Università degli studi - Facoltà di Medicina Chirurgia e Odontoiatria – Collocazione in graduatoria in posizione non utile – Ammissione con riserva – Esclusione. 

         Deve essere respinta l’istanza di sospensione monocratica della graduatoria per l’ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2020/2021, nella quale l’appellante si è collocata in posizione non utile, non essendo ravvisabili vizi programmatori a fronte di un consistente aumento dei posti disposto dal Ministero (1) 

 

(1) Ha chiarito il decreto che la pandemia sicuramente deve comportare il massimo sforzo possibile nell’incrementare il numero dei medici nei prossimi anni ma tale sforzo dipende da scelte politico organizzative e da stanziamenti finanziari che devono anche pensare alla qualità dei processi formativi (essendo insensato aumentare semplicemente il numero dei laureati se il sistema universitario non ne riesce a curare adeguatamente la formazione).
Tale sforzo è stato compiuto – su invito del Ministero e della CRUI – pur ad invarianza delle strutture umane e materiali e tanto non è indice della mancata motivazione delle scelte effettuate ma è leggibile evoluzione della dialettica fra controllo giurisdizionale e azione amministrativa richiedendosi un tempo maggiore per lo strutturale aumento della capacità formativa.
Ha aggiunto il decreto che il diritto allo studio è legato al merito e che il merito è essenzialmente attestato dalla posizione conseguita in graduatoria a nulla rilevando una generica invocazione di effettività della tutela che sia sganciata da un concreto interesse che trasformerebbe l’ammissione con riserva in un provvedimento cautelare quasi automatico con rischio di snaturamento del corretto rapporto fra giurisdizione e funzione amministrativa.
Il carattere prioritario e determinante del potenziale formativo è stato ribadito anche a livello comunitario (in tal senso cfr. anche CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia), non potendosi ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne l’adeguata formazione professionale;
​​​​​​​Ha infine affermato il decreto che la didattica a distanza, specie nelle Facoltà che impartiscono insegnamenti in materia sanitaria, non può essere una soluzione praticabile a regime in modo integrale e permanente ( in disparte le valutazioni circa il valore formativo della socialità ), nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio.


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

UNIVERSITÀ

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri