Differimento della camera di consiglio richiesto dal ricorrente che ha ottenuto la tutela monocratica

Differimento della camera di consiglio richiesto dal ricorrente che ha ottenuto la tutela monocratica


Processo amministrativo – Covid-19 – Tutela cautelare - Decisione cautelare collegiale - Calendarizzata in periodo ricompreso fra il 6 e il 15 aprile 2020 - Differimento della camera di consiglio – Richiesto dal ricorrente che ha ottenuto la tutela monocratica - Art. 84, comma 2, terzo periodo, d.l. n. 18 del 2020 – Esclusione.

Processo amministrativo – Covid-19 – Tutela cautelare - Decisione cautelare collegiale - Calendarizzata in periodo ricompreso fra il 6 e il 15 aprile 2020 – Definizione con sentenza in forma semplificata – possibilità.
 

   Ai sensi dell’art. 84, comma 2, terzo periodo, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, laddove sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento della domanda cautelare, il ricorso è trattato alla camera di consiglio fissata tra il 6 e il 15 aprile 2020, ove non sia intervenuta istanza di rinvio dalla parte su cui incide la misura cautelare, tale non essendo il soggetto che beneficia degli effetti della sospensione disposta con decreto monocratico, non potendo ammettersi che una parte protragga a proprio vantaggio e in conseguenza di richiesta unilaterale proveniente da sé gli effetti favorevoli del decreto stesso  (1).

    La trattazione ai sensi dell’art. 84, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 deve intendersi operata nella pienezza dei poteri spettanti al collegio in sede cautelare, compreso quello di definire il merito del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (2).

(1) Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2020, n. 1881
La sentenza si sofferma sul rapporto tra tutela cautelare monocratica, somministrata ai sensi dell’art. 84, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successiva fase collegiale, che si celebra a partire dal 6 aprile 2020, a meno che nei due giorni liberi prima dell’udienza una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio". Dando applicazione a quest’ultima previsione, l’ordinanza afferma che non è, in tal quadro disciplinare, rilevante l’istanza di rinvio proveniente dalla parte che beneficia della sospensione concessa con decreto monocratico. La stessa sentenza, quindi, specifica che, anche nel periodo anteriore al 15 aprile 2020, nella camera di consiglio cautelare il Collegio può definire la causa con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri