Differenza tra informativa antimafia e comunicazione antimafia
Differenza tra informativa antimafia e comunicazione antimafia
Informativa antimafia – Comunicazione antimafia – Differenza – Individuazione.
Informativa antimafia – Presupposti - Quadro indiziario univoco e concordante – Sufficienza.
L’informativa antimafia, a differenza della comunicazione antimafia, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall’analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali(1).
Ai fini dell'interdittiva antimafia il Prefetto può e deve basarsi su fatti ed episodi i quali, seppure non assurgano al rango di prove o indizi di valenza processuale, nel loro insieme configurino un quadro indiziario univoco e concordante avente valore sintomatico del pericolo di infiltrazioni mafiose nella gestione dell'impresa esaminata (2).
(1) Ha premesso il Tar che ai sensi dell’art. 84, d.lgs. n. 159 del 2011, la documentazione antimafia è costituita dalla “comunicazione antimafia” e dalla “informazione antimafia”. La prima consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011; la seconda, oltre a queste circostanze, può rappresentare anche la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un’impresa soggetta ai controlli in materia.
Il sistema rappresenta una forma di tutela avanzata avverso il fenomeno della penetrazione della mafia nell’economia legale. L’emissione dei provvedimenti comporta, tra l’altro, l’esclusione di un imprenditore dalla titolarità di rapporti contrattuali con le Pubbliche amministrazioni determinando a suo carico una particolare forma di incapacità giuridica (Cons. St., A.P., 6 aprile 2018, n. 3). L’interdittiva antimafia costituisce una misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione e si pone a tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
L’informazione, a differenza della comunicazione, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall’analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali. L’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che tali elementi vengano desunti dal contenuto di atti giudiziari; da accertamenti di polizia o da vicende imprenditoriali particolarmente sintomatiche di un intento elusivo; l’art. 91, comma 6, del medesimo decreto prevede poi che il Prefetto possa desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali, unitamente ad altri elementi dai quali emerga che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.
(2) Ha ricordato il Tar che il giudizio deve essere prognostico, secondo la logica del "più probabile che non", anche se non necessariamente fondato su elementi certi come la condanna per reati associativi di tipo mafioso di componenti o organi della società, ma basato su indizi la cui valutazione faccia ragionevolmente ritenere che l’attività imprenditoriale venga condizionata da soggetti mafiosi, anche se per interposta persona (Cons. St., sez. III, 28 dicembre 2016, n. 5509; id. 29 dicembre 2016, n. 5533).
La discrezionalità amministrativa è particolarmente ampia, ma non può essere esercitata sulla base del mero sospetto bensì attraverso l’enucleazione di idonei e specifici elementi di fatto i quali, nel loro complesso, siano obiettivamente sintomatici e rivelatori del rischio di collegamenti con la criminalità (Cons. St., sez. III, 29 febbraio 2016, n. 868). La valutazione giudiziale di questi elementi deve essere particolarmente attenta poiché il provvedimento de quo, come sopraesposto, crea una speciale incapacità incidente sulla libertà di impresa che è valore costituzionalmente garantito.
Anno di pubblicazione:
2018
Materia:
MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia
MISURE di prevenzione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri