Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla nomina dei componenti della giuria del 73° Festival di Sanremo

Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla nomina dei componenti della giuria del 73° Festival di Sanremo



Giurisdizione amministrativa – Carenza di giurisdizione – RAI – Festival di Sanremo - Giuria demoscopica - Giuria della sala stampa


E' inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo un ricorso finalizzato all'annullamento del provvedimento con cui la RAI ha nominato i componenti della giuria demoscopica e della giuria della sala stampa relative al 73° Festival della Canzone Italiana Sanremo 2023. (1)

Diritti d’autore - Manifestazione culturale – RAI – Festival di Sanremo Nomina della giuria


Il Festival di Sanremo è da qualificare come una manifestazione culturale, caratterizzata da finalità di spettacolo, promozione di talenti e diffusione di opere dell’ingegno musicale, organizzata in forma di competizione e presentata al pubblico sia dal vivo (in teatro) che mediante il sistema audiovisivo e radiofonico. Ne deriva che le previsioni del regolamento del Festival di Sanremo circa la composizione delle giurie devono intendersi riferite alla disciplina interna delle regole competitive, improntata indubbiamente alla liceità della gara canora (nell’ambito della quale vanno contestualizzate le previsioni del regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul servizio di televoto) ed alla tutela del diritto d’autore (in particolare, si deve considerare l’art. 2 della legge 633 del 1941 in tema di tutela delle opere dell’arte sonora), ma avulse dai caratteri di pubblicità che alludono ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione. (2)

(1) (2) Non si rilevano precedenti in termini
 


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri