Dies a quo del termine per la proposizione dell’appello nel rito appalti superaccelerato

Dies a quo del termine per la proposizione dell’appello nel rito appalti superaccelerato


Processo amministrativo – Rito appalti – Appello - Rito superaccelerato ex art. 120, comma 6 bis, c.p.a. – Dies a quo del termine dell’appello – Dalla comunicazione del deposito della sentenza.   

 

            Nel rito appalti “superaccelerato” la “comunicazione della sentenza”, che il comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a., introdotto dall’art. 204, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, enuclea quale dies a quo del termine per la proposizione dell’appello,  coincide con la comunicazione, alle parti costituite, da parte della Segretaria dell’Ufficio giudiziario, dell’avvenuto deposito della decisione, come si desume dall’art. 89, comma 3, c.p.a., la cui rubrica è, appunto, “pubblicazione e comunicazione della sentenza” (1).


   
(1) La Sezione ha escluso che un argomento per affermare che il dies a quo del termine per l’appello decorra non dalla comunicazione del deposito della sentenza ma dalla conoscenza della sentenza stessa possa evincersi dal disposto  degli artt.  129, comma 7, nonché all’art. 130, comma 8, c.p.a., essendo tali norme, peraltro limitanti la comunicazione integrale alla sola Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, riferite al rito elettorale.  Anzi, dette norme confermano che, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate, la regola è quella per cui la comunicazione della sentenza consiste nella comunicazione dell’avviso di deposito della medesima, adempimento che prelude poi alla acquisizione del testo integrale, del resto subito agevolmente reperibile nel sito istituzionale della Giustizia amministrativa, senza necessità, a fini di conoscenza, di un accesso fisico presso la segreteria del giudice amministrativo.

Non può, del pari, essere tratto utile argomento sul piano ermeneutico dalla presenza, nel codice del processo amministrativo, di ulteriori norme, quali quelle che prevedono la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza (art. 71, comma 5, c.p.a.), ovvero dell’ordinanza che dispone la verificazione (art. 66, comma 2, c.p.a.). Nella prima ipotesi la comunicazione alle parti costituite non può che essere integrale, in quanto il decreto si limita a contenere la data di fissazione dell’udienza, mentre nella seconda ipotesi l’ordinanza che dispone l’incombente istruttorio della verificazione è trasmessa al solo organismo verificatore, che, non essendo parte del processo, non potrebbe altrimenti venirne a conoscenza con i mezzi telematici.


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri