Definizione nel merito con sentenza in forma semplificata negando il rinvio per motivi aggiunti se il ricorso è inammissibile

Definizione nel merito con sentenza in forma semplificata negando il rinvio per motivi aggiunti se il ricorso è inammissibile


Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Preannunciati in camera di consiglio dedicata all'incidente cautelare – Definizione nel merito con sentenza in forma semplificata – Possibilità.

L'intenzione di proporre motivi aggiunti, annunciata dal difensore del ricorrente nella camera di consiglio dedicata all'incidente cautelare, non impedisce la decisione ex art. 60 c.p.a. laddove il ricorso sia palesemente inammissibile (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che è ben vero che, secondo l’art. 60 c.p.a., in sede di decisione della domanda cautelare il giudice può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata “salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti”. Tuttavia - come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 389; Tar Milano, sez. I, 31 ottobre 2018, n. 2453) - «nel giudizio amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l’azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non è invero consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto ed argomentato. Ciò in quanto in detto processo l’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente; in sostanza, sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall’aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell’azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l’azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale. Pertanto ove l’atto introduttivo del giudizio sia manifestamene inammissibile non può essere accolta l’istanza di rinvio per proposizione di motivi aggiunti, integrandosi altrimenti un’ipotesi di abuso degli strumenti processuali posti a presidio del diritto alla tutela giurisdizionale.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri