Decorrenza del termine per impugnare le ammissioni ed esclusioni dalla gara e compatibilità comunitaria della relativa disciplina processuale

Decorrenza del termine per impugnare le ammissioni ed esclusioni dalla gara e compatibilità comunitaria della relativa disciplina processuale


Processo amministrativo – Rito appalti – Rito super accelerato – Impugnazione di ammissioni e esclusioni – Dies a quo – Individuazione. 

Processo amministrativo – Rito appalti – Rito super accelerato – Proposizione di due ricorsi, uno avverso ammissione e l’altro avverso aggiudicazione – Aggravio processuale – Rinvio alla Corte di giustizia ue – Esclusione.

 

        La presenza di un rappresentante la società concorrente ad una gara pubblica alla seduta durante la quale sono disposte le ammissioni e le esclusioni non fa decorrere il termine di trenta giorni per la relativa impugnazione, che decorre, invece, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., dalla pubblicazione del provvedimento che determina esclusioni/ammissioni sul profilo della stazione appaltante (1).

        Il sistema del rito c.d. super accelerato previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., nella parte in cui obbliga alla proposizione di due ricorsi, uno avverso l'ammissione e l’altro avverso l'aggiudicazione, non si pone in contrasto con il principio di miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di cui alla direttiva 89/665/CE (2).

 

(1) Ha chiarito il Tar che stante la specialità della previsione contenuta nel comma 2 bis del’art. 120 c.p.a., essa inevitabilmente è destinata a prevalere su ogni altra previsione o applicazione di tipo giurisprudenziale. In altre parole, anche a voler ammetter che il termine di reazione processuale decorra, in caso di aggiudicazione, dalla piena conoscenza della determinazione lesiva della PA, ossia dal momento in cui si conclude la seduta di gara in cui sono eventualmente presenti i legali rappresentanti della società che si ritiene lesa, in caso di ammissione/esclusione vale comunque il diverso momento della pubblicazione sul sito della stazione appaltante del relativo provvedimento che tale decisione formalizza. E ciò in quanto il dies a quo per le suddette impugnazioni di esclusione/ammissione è assistito da un regime di specialità rispetto ad ogni altra tipologia di impugnazione in materia di gare pubbliche.  

 

(2) Ha chiarito il Tar che non viola i principi comunitari di effettività della tutela e di efficacia dei mezzi di ricorso giurisdizionale l’assenza di una fase cautelare, all’interno di tale particolare rito. Come chiarito dal Consiglio di Stato, in sede di parere (Cons. St., comm.spec., 1 aprile 2016, n. 855/2016) sullo schema di decreto delegato poi sfociato nel Codice dei contratti pubblici, “con riguardo al rito «super speciale» previsto per le ammissioni e le esclusioni … la tutela cautelare diventa, di fatto e nella ordinarietà dei casi, superflua, attesi i tempi strettissimi in cui si perviene alla decisione di merito, di cui può anche essere anticipata la pubblicazione del dispositivo. Sicché la funzione anticipatoria che è propria e tipica della tutela cautelare non troverà ordinariamente possibilità di pratica esplicazione”. A ciò si aggiunga che lo stesso Codice del processo amministrativo, nel momento in cui ha provveduto a disciplinare determinati istituti di carattere processuale caratterizzati dall’estrema semplicità e celerità del sotteso procedimento giurisdizionale (cfr. ottemperanza, accesso agli atti, silenzio inadempimento), non ha parimenti previsto una fase cautelare quale quella invocata dalla difesa di parte ricorrente. E ciò pur sempre nella dirimente considerazione per cui determinati riti speciali risultano ipso iure idonei ad assorbire e comunque a rendere del tutto superflua l’adozione di determinate decisioni di natura provvisoria ed interinale.

Il Tar ha poi escluso che l’onere di proporre due distinti ricorsi, il primo avverso le ammissioni ed il secondo avverso l’aggiudicazione, possa costituire un evidente aggravio di natura processuale ed economica. Aderendo a precedenti in termini (Tar Napoli, sez. VIII, 19 gennaio 2017, n. 434; Tar Bari, sez. I, 7 dicembre 2016, n. 1367), ha affermato che sarebbe ben possibile ricorrere all’istituto dei motivi aggiunti, da proporre avverso il successivo provvedimento di aggiudicazione. E ciò in quanto: 1) il comma 7 dell’art. 120 c.p.a. deve essere interpretato nel senso di riconoscere alla parte ricorrente la facoltà (e non l’obbligo) di proporre autonoma impugnativa avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, ove questo sia sopraggiunto all’introduzione del non ancora definito giudizio ex art. 120, comma 6 bis, c.p.a.; 2) una eventuale preclusione di questo genere (obbligo e non facoltà di proporre giudizi separati) sarebbe contraria a fondamentali principi di “economia processuale”; 3) in questa stessa direzione depone tra l’altro il principio generale della cumulabilità delle azioni connesse soggette a riti diversi di cui all'art. 32, comma 1, c.p.a.. 


Anno di pubblicazione:

2017

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri