Decorrenza del nuovo regime di computo dei compensi professionali degli Avvocati dello Stato

Decorrenza del nuovo regime di computo dei compensi professionali degli Avvocati dello Stato


Avvocati dello Stato - Trattamento economico - Compensi professionali - Nuovo regime ex art. 9, d.l. n. 90 del 2014 – Decurtazioni e limitazioni – Criteri del liquidato e riscosso - Decorrenza – Individuazione.

      Gli Avvocati dello Stato hanno diritto a percepire i compensi professionali spettanti fino al 31 dicembre 2014 (e, limitatamente al “compensato”, fino al 24 giugno 2014), senza le decurtazioni e le limitazioni previste dall'art. 9, d.l. 24 giugno 2014, n. 90  (1).

 

(1) Ha affermato il Tar che dall’esame della sentenza della Corte costituzionale, n. 236 del 2017, si traggono indicazioni concernenti la successione delle diverse discipline in materia di onorari professionali degli Avvocati e Procuratori di Stato, al fine di stabilire con quale decorrenza si applichi il nuovo regime in relazione alle seguenti questioni: a) regime delle controversie che si concludono con compensazione delle spese di lite (regime del “compensato”); b) regime delle controversie che si concludono con liquidazione delle spese di lite a favore dell’Amministrazione assistita dall’Avvocatura dello Stato (regime del “liquidato” o “riscosso”); c) computo degli onorari professionali nel c.d. “tetto massimo” degli emolumenti, ex art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, come richiamato dall’art. 13, d.l. n. 66 del 2014.

Dai riportati passaggi della pronuncia della Corte costituzionale si evince, anzitutto, che il criterio di applicazione del vigente e del previgente regime è quello della “competenza”, non quello della “cassa”. Il credito per gli onorari spettanti si forma, dunque, quando è statuito nella decisione giurisdizionale (la competenza si basa, infatti, sul titolo giuridico), non già quando il relativo importo viene effettivamente riscosso (entrando nella cassa dello Stato).

Il Tar è passato  poi a considerare quale sia l’evento in base a cui - secondo il criterio della competenza - si possano ascrivere le diverse somme all’uno o all’altro regime di corresponsione degli onorari e chiarisce che, per comprendere quale sia la disciplina dei compensi effettivamente applicabile, si deve fare riferimento alla data di formazione del titolo che regola le spese di lite.

Infine, il Tar ha individuato concretamente il dies a quo da cui decorre la nuova disciplina nei suindicati tre distinti profili del “compensato”, del “liquidato” o “riscosso” e del c.d. “tetto massimo” degli emolumenti, affermando il diritto dei ricorrenti Avvocati di Stato a percepire i compensi professionali spettanti fino al 31 dicembre 2014 (e, limitatamente al “compensato”, fino al 24 giugno 2014), senza le decurtazioni e le limitazioni previste dall'art. 9, d.l. n. 90 del 2014, con la conseguente condanna, in forma generica, delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

AVVOCATURA dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri