Decorrenza degli interessi sulle somme tardivamente percepite a titolo di finanziamenti

Decorrenza degli interessi sulle somme tardivamente percepite a titolo di finanziamenti


Contributi e finanziamenti – Benefici economici – Tardiva corresponsione – Interessi – Dies a quo – Individuazione.

 

         L’obbligazione nascente, a carico dell’Amministrazione, per effetto dell’ammissione dell’azienda al godimento del contributo è ascrivibile al novero delle obbligazioni di valuta, con la conseguenza che la decorrenza degli interessi, sia per gli effetti dell’art. 1282 c.c. (cd. interessi corrispettivi) che dell’art. 1224 c.c. (cd. interessi moratori), presuppone l’esigibilità dell’obbligazione, ergo, con riferimento alla fattispecie de qua, il perfezionamento del titolo genetico della stessa, rappresentato dal provvedimento di concessione del contributo (1)

 

(1) A tale conclusione la Sezione è pervenuta sulla scorta del noto criterio distintivo, adoperato dal giudice civile (Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2007, n. 14573), secondo cui “per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore, occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto, nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che, nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre, nelle obbligazioni di valuta, è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa”.

Nella specie, infatti, non è revocabile in dubbio che l’”oggetto diretto ed originario” della prestazione facente carico all’Amministrazione fosse rappresentata da una somma di denaro, sebbene finalizzata al finanziamento di un intervento di miglioramento aziendale, con la conseguente riconducibilità della relativa obbligazione, appunto, al genus dei debiti (pecuniari) di valuta.

Né potrebbe pervenirsi ad una diversa conclusione rilevando che la prestazione pecuniaria de qua è funzionale alla realizzazione del progetto ritenuto meritevole di finanziamento, ai cui costi è quantitativamente correlata, dal momento che ciò, civilisticamente discorrendo, attiene allo scopo della prestazione di finanziamento e non al suo oggetto.

Tale essendo il corretto inquadramento tipologico dell’obbligazione in discorso, deve osservarsi che la decorrenza degli interessi, sia per gli effetti dell’art. 1282 c.c. (cd. interessi corrispettivi) che dell’art. 1224 c.c. (cd. interessi moratori), presuppone l’esigibilità dell’obbligazione, ergo, con riferimento alla fattispecie de qua, il perfezionamento del titolo genetico della stessa, rappresentato dal provvedimento di concessione del contributo: sì che, fino all’adozione di quest’ultimo, non sussistevano i presupposti per il loro riconoscimento.

Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi in relazione al danno da svalutazione, nella misura eventualmente non coperta dagli interessi, essendo subordinato il relativo ristoro, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., alla mora del debitore (a sua volta ed a fortiori subordinata, nella fattispecie in esame, al perfezionamento del titolo dell’obbligazione).

Né il riconoscimento degli accessori de quibus potrebbe trovare fondamento nell’effetto cd. ripristinatorio della sentenza di annullamento.

Invero, la fisiologica dialettica tra potere giurisdizionale e potere amministrativo – ovvero, in un’ottica procedimentale, tra sentenza e provvedimento – vuole che la sentenza di annullamento, la quale intervenga a protezione di una posizione di interesse pretensivo, sia produttiva del solo effetto ripristinatorio consistente nella ricostituzione della situazione di aspettativa avente ad oggetto il rilascio del provvedimento ampliativo: ne consegue, in chiave civilistica (ovvero ai fini della determinazione delle obbligazioni pecuniarie da questo nascenti), che, fino all’effettiva adozione dello stesso, in ossequio all’effetto conformativo della medesima sentenza, nessuna obbligazione possa ritenersi perfezionata, suscettibile di generare gli obblighi accessori intesi a garantire il reintegro del valore della prestazione pecuniaria originaria, eventualmente dispersosi (in parte) nelle more del procedimento di concessione.

Del resto, al di fuori di una prospettiva di ordine risarcitorio (la quale, alla stregua dei rilievi precedentemente svolti e come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, non è nella specie percorribile, per la mancanza degli elementi strutturali costitutivi della relativa fattispecie), il “riallineamento” del contributo concesso al valore iniziale del relativo importo, cui fa riferimento la sentenza appellata, non potrebbe che avvenire attraverso la mediazione del provvedimento, al fine precipuo di garantire la permanente conservazione del nesso di strumentalità tra il contributo e la sua intrinseca finalità: sì che sarebbe stato onere della parte ricorrente contestare il provvedimento di concessione sotto il profilo del quantum, in quanto inidoneo (per effetto dell’aumento dei costi ipoteticamente verificatosi nelle more) a garantire la realizzazione del progetto oggetto della domanda di contributo.

Per contro, premesso che non si verte in tema di obbligazioni di diritto comune (in relazione alle quali la finalità che il creditore intende dare alla prestazione è tendenzialmente insindacabile da parte del debitore) ma di obbligazione di diritto pubblica “finalizzata” al raggiungimento di un determinato obiettivo di pubblico interesse consacrato nel relativo provvedimento concessorio, laddove si ammettesse l’integrazione dell’importo del finanziamento, in un contesto procedimentale caratterizzato dall’avvenuto esaurimento della fattispecie sostanziale (per effetto della realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento), essa sarebbe sganciata dalla sua finalità primaria, correlata alla esecuzione del progetto finanziato, non potendo quindi che essere attratto, per assumere rilevanza, in una dimensione tipicamente risarcitoria (e dovendo quindi sottostare alle relative condizioni, nella specie, per quanto diffusamente detto, mancanti).

Del resto, la stessa parte ricorrente lamenta che, per effetto della diminuzione del potere di acquisto del contributo, come originariamente determinato, essa ha dovuto procedere alla “rimodulazione” (in chiave riduttiva) del progetto: ebbene, è evidente che, trattandosi di un risultato ormai cristallizzato, l’incremento delle risorse, eventualmente derivante dal riconoscimento, sull’importo riconosciuto, della rivalutazione e degli interessi, sarebbe disancorato dalla finalità propria del contributo, quale si sarebbe avuta se, invece, la suddetta pretesa fosse stata correttamente fatta valere in sede di contestazione del provvedimento di concessione (ovvero dell’atto col quale l’Amministrazione ha affermato che l’importo del contributo non sarebbe stato adeguato all’affermato aumento dei costi verificatosi nelle more), necessaria al fine di garantire l’”allineamento” (per utilizzare, ad altro fine, l’espressione ricavabile dalla sentenza appellata) tra contributo e progetto finanziato.

Ove poi il reclamato incremento fosse giustificato dal minor valore dell’azienda, conseguente alla rivisitazione riduttiva del progetto, a prescindere da ogni considerazione in ordine al mancato esperimento dell’azione di annullamento avverso il provvedimento (di concessione) all’origine del danno, questo non potrebbe comunque che assumere rilievo esclusivamente sul piano risarcitorio (essendo il suddetto incremento destinato a compensare il minor valor dell’impianto produttivo, rispetto a quello che avrebbe avuto in caso di incremento del contributo con gli accessori destinati ad “attualizzarlo”), con la conseguente conferma della sua soggezione ai limiti ed alle condizioni poste dall’ordinamento all’azione risarcitoria.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

CONTRIBUTI e finanziamenti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri