Decisione della misura monocratica cautelare se manca la relativa istanza ma è flaggata la casella del modulo deposito ricorsi

Decisione della misura monocratica cautelare se manca la relativa istanza ma è flaggata la casella del modulo deposito ricorsi


Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Istanza cautelare monocratica – Mancata richiesta espressa - Flaggatura della casella del modulo deposito ricorso – Equivalenza. 

     Si deve pronunciare sull’istanza monocratica cautelare ex art. 56 c.p.a. anche se manca una espressa richiesta in tal senso ma risulta “flaggata” l’apposita casella indicata nel modulo di deposito del ricorso (1). 

(1) E’ stato affermato nel decreto che la “flaggatura” del modulo può intendersi come chiara voluntas di chiedere l’intervento dell’adito giudice nella forma della misura cautelare monocratica, equivalente sostanzialmente ad una istanza ex art. 56 citato, ancorchè in tali espressi sensi non formulata. A favore di siffatta interpretazione depone il principio di effettività inteso come capacità del processo amministrativo di conseguire risultati nella sfera sostanziale. In particolare, la normativa dettata col codice del processo amministrativo in tema cautelare e precautelare va letta in conformità alle fonti normative comunitarie che contengono in nuce la regola volta ad approntare anche senza contraddittorio uno strumento di tutela cautelare d’urgenza a tutti i diritti o agli interessi oppositivi, pretensivi o procedimentali.  ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri