Da quando si applicano le modifiche all’art. 120 ex art. 4, d.l. n. 76 del 2020

Da quando si applicano le modifiche all’art. 120 ex art. 4, d.l. n. 76 del 2020


Processo amministrativo - Rito appalti - Modifiche all’art. 120 ex art. 4, d.l. n. 76 del 2020 – Quando iniziano ad applicarsi. 

 

              Le modifiche introdotte dall’art. 4, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, all’art. 120 c.p.a., hanno natura processuale e sono applicabili, secondo il generale principio del tempus regit actum, alle controversie soggette al c.d. rito appalti chiamate in decisione nelle udienze cautelari calendarizzate in una data successiva alla loro entrata in vigore (1). 

  

                

  

(1) Ha chiarito la Sezione che la disposizione dell’art. 120, commi 6 e 9, c.p.a., è stata di recente modificata dall’art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato sulla GURI n. 178 del 16 luglio 2020 – Serie Generale ed entrato in vigore il giorno 17 luglio 2020) che ha introdotto nuove regole processuali nel c.d. rito appalti, alcune delle quali hanno come destinatari tutti gli operatori del diritto ed altre invece in particolare il giudice. Sotto il primo profilo viene in rilievo il nuovo comma 6 dell’art. 120 del c.p.a. secondo cui “Il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti e, in mancanza, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”. Sotto il secondo profilo viene in rilievo il nuovo comma 9 del medesimo articolo ai sensi del quale “Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall’udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall’udienza”. 

La riforma legislativa ha carattere ordinamentale ed è ispirata dalla finalità di ottenere il rilancio dell’economia attraverso l’ulteriore contrazione dei tempi di definizione dei contenziosi amministrativi indicati nell’art. 120, comma 1, c.p.a., (riguardanti le “procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente“) per i quali era (ed è) già prevista una disciplina processuale ispirata alla medesima ratio e che si pone parzialmente in deroga alle ordinarie regole del codice del processo amministrativo. 

Le previsioni normative introdotte dall’art. 4, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, hanno dunque natura processuale e sono applicabili, secondo il generale principio del tempus regit actum, alle controversie soggette al c.d. rito appalti chiamate in decisione nelle udienze cautelari calendarizzate in una data successiva alla loro entrata in vigore. 

In applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, il giudizio viene quindi “di norma definito”, ai sensi dell’art. 120 c.p.a., ratione termporis vigente, in esito all’odierna udienza cautelare, ricorrendo nella specie i presupposti di legge previsti dall’art. 60 c.p.a.. ​​​​​​​


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri