Cumulo di riti nel processo in materia di gara pubblica – Affidabilità del concorrente con risoluzioni contrattuali

Cumulo di riti nel processo in materia di gara pubblica – Affidabilità del concorrente con risoluzioni contrattuali


Processo amministrativo – Rito appalti - Cumulo di rito ordinario appalti e di rito super accelerato – Applicabilità del rito ordinario.

Contratti della Pubblica amministrazione – Bando – Vincolatività anche per la stazione appaltante – Chiarimenti “neutri” – Possibilità.

Contratti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara – Risoluzione contrattuale – Omessa esclusione – Motivazione specifica – Necessità.

      In casi di cumulo di rito ordinario appalti e di rito super accelerato trova applicazione il rito ordinario (1).

      Se la Stazione appaltante non può discostarsi dalle regole da essa stessa fissate e alle quali si è autovincolata e nemmeno può interpretare le suddette regole in modo palesemente contrario al suo chiaro tenore testuale, tuttavia, può intervenire nei casi in cui il chiarimento rivesta caratteri di “neutralità” rispetto ai contenuti del bando ed alla partecipazione alla gara e costituisca una sorta di interpretazione autentica con cui la stessa Stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intellegibile, precisando o meglio delucidando le previsioni della lex specialis (2).

      La stazione appaltante che ammette il concorrente in relazione al quale ci sono state risoluzioni contrattuali e penali deve motivare in ordine alla valutazione compiuta sulla moralità professionale della società (3).

 

(1) Il Tar ha dato atto che allorché vengono introdotte nel giudizio domande soggette asseritamente al rito super-speciale e domande sottoposte all’ordinario rito appalti, è possibile, per ragioni di economia processuale ed anche al fine di evitare decisioni contrastanti, che i relativi motivi di doglianza siano esaminati nell’ambito di un unico e simultaneo giudizio da svolgersi secondo le forme e i termini del rito ordinario, che, in base ai principi processuali di carattere generale desumibili anche dall’art. 32, comma 1, c.p.a., deve trovare sempre prevalente applicazione, essendo quello che assicura maggiori garanzie di difesa (Cons. St., sez. V, 23 marzo 2018, n.1854); a suffragio di tale opzione (in senso conforme Tar Bari sez. I, 7 dicembre 2016, n.1367; id., sez. III, 14 aprile 2017, n.394; Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2018, n.1216), occorre considerare che se la ratio legis del nuovo rito “superaccelerato” è quella di consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione e, quindi, definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente anche all’esame delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione (Cons. St., parere n.855/2016 sul codice degli appalti) - da qui l’imposizione di censurare l’altrui partecipazione anche senza averne “interesse” - tale ratio viene meno allorquando, come nel caso di specie, sia sopraggiunta l’aggiudicazione (nel caso a pochi giorni dall’ammissione delle offerte), venendo pertanto meno i presupposti logici dell’operatività del rito superaccelerato e l’eccezionale irrilevanza dell’interesse ai fini dell’azione.

 

(2) Ha chiarito il Tar che in tali casi i chiarimenti operano a beneficio di tutti e — laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del favor partecipationis e resi pubblici — non comportano, se giustificati da un'oggettiva incertezza della legge di gara, alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti, tale da rendere preferibile, a dispetto del principio di economicità, l'autoannullamento del bando e la sua ripubblicazione (Tar Napoli, sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5292).

 

(3) Ha affermato il Tar che fermo restando che i fatti dichiarati di cui si discute (relativi a precedenti risoluzioni contrattuali e penali, alcune delle quali non contestate) non possono comportare un’esclusione con carattere automatico (importando, invece, ai fini di un’eventuale esclusione, specie in caso di contestazioni, un obbligo di motivazione rafforzata per l’amministrazione) e tenuto conto che l’amministrazione non può certo essere tenuta a motivare analiticamente le ragioni per cui non ritenga i singoli fatti dichiarati rilevanti e gravi (o meno) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti l’assoluta mancanza di qualsiasi riferimento nel verbale di ammissione alla compiuta valutazione degli stessi e ad una sia pure sintetica motivazione della loro non rilevanza o comunque del percorso logico che ha consentito alla commissione di concludere per l’ammissione, sia pure a fronte di “10 tra esclusioni  e/o risoluzioni contrattuali e/o penali per inadempimento”, nel caso in esame non consentono all’operatore economico che abbia interesse ad impugnare la ammissione e a questo Tribunale di accertare se la doverosa valutazione vi sia stata e se la stessa sia affetta da macroscopica illogicità, impedendone uno scrutinio in sede di giudizio.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, OFFERTA tecnica

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri