Criterio di finanziamento delle spese di funzionamento dei Consigli notarili
Criterio di finanziamento delle spese di funzionamento dei Consigli notarili
Professioni e mestieri – Notaio – Consiglio notarile - Spese di funzionamento – Finanziamento – Criterio.
Gli artt. 93, ult. cap., l. n. 89 del 1913 e 14, r.d.l. n. 1324 del 1923 riconoscono a ciascun Consiglio Notarile una potestà impositiva funzionale all’acquisizione, nei confronti di ciascun iscritto, delle risorse necessarie per coprire le spese di funzionamento del Consiglio medesimo, fissando il criterio di “proporzionalità”; le “esigenze di bilancio” del Consiglio notarile, anche alla luce di una “fotografia reddituale” degli iscritti, possano giustificare, di anno in anno, l’adozione di un criterio di quantificazione della tassa mediante aliquote progressive per scaglioni che valorizzino la “componente solidaristica” dell’appartenenza di ciascun iscritto al medesimo Consiglio (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che il Legislatore, negli artt. 93, ult. cap., l. n. 89 del 1913 e 14, r.d.l. n. 1324 del 1923, utilizzando i termini “proporzionale” e “in proporzione”, ha attribuito loro un significato certo e univoco che non lascerebbe spazio ad ulteriori e diverse interpretazioni “controtestuali”.
Il riferimento normativo alla “proporzionalità” in una disposizione risalente al primo Novecento presenta, infatti, uno spazio interpretativo, anche tenendo conto dei principi introdotti dalla Carta costituzionale.
La proporzionalità cui ha riguardo l’art. 93, comma 2, l. n. 89 del 1913, non può essere intesa in modo vincolato, come volta ad imporre l’applicazione di un’aliquota unica, bensì come formula diretta ad esprimere un principio di solidarietà di cui i Consigli notarili devono tener conto in sede di definizione della tassa annuale: un principio secondo cui va chiesto di più a chi è in condizione di dare di più, a fronte di un’utilità restituita in modo eguale per tutti. Si tratta di interpretazione rafforzata alla luce dell’intero ventaglio di principi e valori costituzionali, non solo quello di cui all’art. 53 Cost., con specifico riferimento alla materia tributaria, ma anche, e prima ancora, quelli di uguaglianza sostanziale e solidarietà, di cui agli artt. 3 e 2 Cost..
Alla luce di tali considerazioni, il significato del concetto di “proporzionalità” di cui all’art. 93 ult. cap. della Legge sull’ordinamento notarile può essere inteso come imposizione di una contribuzione “in proporzione” all’aumentare delle possibilità economiche degli iscritti alle spese di funzionamento del Consiglio Notarile Distrettuale, non preclusivo dell’adozione di un sistema di ripartizione della tassa annuale mediante più aliquote per scaglioni.
La norma, in altri termini, non esclude che le “esigenze di bilancio” del Consiglio, anche alla luce di una “fotografia reddituale” degli iscritti, possano giustificare, di anno in anno, l’adozione di un criterio di quantificazione della tassa mediante aliquote progressive per scaglioni che valorizzino la “componente solidaristica” dell’appartenenza di ciascun iscritto al medesimo Consiglio.
Alla luce delle ragioni suesposte, sono manifestamente infondate le questioni di costituzionalità dedotte, nessun contrasto potendo ravvisarsi con l’art. 53 Cost.
Né, d’altra parte, l’interpretazione qui condivisa, rendendo criteri di tassazione diversi nei diversi Collegi notarili, determina per ciò solo un vulnus al principio di uguaglianza, ammettendo un trattamento differente per i notai in dipendenza dell’appartenenza a diversi Collegi notarili.
E’ sufficiente osservare che la tassa è annuale ed è già differenziata sul territorio nazionale, in quanto collegata ai costi di funzionamento dei singoli Consigli Notarili, che ne determinano l’importo, utilizzando come base imponibile l’onorario repertoriale dei singoli notai.
Ciascun Collegio notarile deve, quindi, annualmente motivare le specifiche esigenze di bilancio.
Alla stregua dell’opzione interpretativa suillustrata, quindi, il singolo Collegio notarile, in relazione all’importo da reperire mediante la tassa annuale, di volta in volta valuta se il criterio meccanicamente proporzionale svolga adeguatamente l’indicata funzione solidaristica o se, invece, sia necessario introdurre aliquote differenziate essendo eccessivo il peso prodotto dall’aliquota unica per i notai con onorario repertoriale più basso, come mediamente accade, soprattutto negli ultimi anni, per quelli più giovani.
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
PROFESSIONI intellettuali
NOTAIO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri