Corte di giustizia UE: le passività infragruppo delle banche popolari non si contano a loro favore in sede di calcolo dei contributi per i Fondi di Risoluzione

Corte di giustizia UE: le passività infragruppo delle banche popolari non si contano a loro favore in sede di calcolo dei contributi per i Fondi di Risoluzione

La Corte di giustizia UE, pronunciandosi su una questione interpretativa rimessa dal T.a.r. per il Lazio, giunge alla conclusione per cui, per procedere al calcolo delle contribuzioni che i singoli istituti di credito sono annualmente chiamati a versare ai fini del finanziamento dei fondi (europeo e nazionale) per la risoluzione degli istituti di credito in dissesto finanziario, devono essere escluse le passività risultanti da operazioni concluse all’interno di un c.d. “gruppo di fatto”, essendo invece rilevanti – in base alla norma di cui all’art. 5 del regolamento delegato n. 2015/63/UE – solo le passività che si registrano all’interno di un gruppo costituito da un’impresa madre che disponga di un’influenza dominante, certificabile sulla base di un effettivo potere di controllo, nei confronti delle altre compagini del gruppo