Corrispettivo professionale per prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi da esse conferiti

Corrispettivo professionale per prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi da esse conferiti


Processo amministrativo – Legittimazione attiva - Ordini professionali – Ordini professionali territoriali - Legittimazione ad agire – Procedure di evidenza pubblica - Conflitto d’interessi 

Pubblica amministrazione - Prestazioni professionali –– Corrispettivo professionale – Determinazione – Criterio.

 

             Gli ordini professionali sono legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente espressa, in quest’ultimo caso potendo sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme, salvo il divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o alla potestà degli ordini medesimi. Nel caso di ordini professionali individuati su base territoriale la legittimazione al ricorso va ricondotta all'ambito territoriale nel quale il provvedimento impugnato è destinato a produrre effetti. Sussiste la legittimazione dell'Ordine professionale ad agire contro procedure di evidenza pubblica ritenute lesive dell'interesse istituzionalizzato della categoria da esso rappresentata anche nell'ipotesi in cui possa configurarsi un conflitto d'interessi fra l’Ordine stesso ed i singoli professionisti in qualche modo beneficiari dell'atto impugnato (1)
Ai sensi dell’art. 13-bis, comma 3, l. n. 247 del 2012, nell’estendere anche alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di applicare  - ovvero di tenerne comunque conto - la disciplina dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi da esse conferiti, è finalizzata ad assicurare una speciale protezione al professionista, quale parte debole del rapporto contrattuale, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione, a causa della propria preponderante forza contrattuale, definisca unilateralmente, senza alcun margine di contrattazione, la misura del compenso spettante al professionista e lo imponga a quest’ultimo; ciò sia in occasione di affidamenti diretti dell’incarico professionale, sia nella determinazione della base d’asta nel contesto di procedure finalizzate all’affidamento dell’incarico professionale secondo le regole dell’evidenza pubblica. E’ precluso all’Amministrazione aggiudicatrice introdurre una regola che impedisca sistematicamente a priori di determinare un corrispettivo, da riconoscere ai professionisti incaricati, d’importo pari o superiore all’equo compenso, tanto in occasione di affidamenti diretti dell’incarico professionale quanto nella determinazione della base d’asta nel contesto di procedure finalizzate all’affidamento dell’incarico professionale secondo le regole dell’evidenza pubblica. 

 

 

(1) Sulla prima parte della massima, Cons. Stato, Ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10, sulla loro legittimazione ad agire contro atti lesivi dell'interesse istituzionale della categoria; sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2208; sez. V, 23 febbraio 2015, n. 883; id. 12 agosto 2011, n. 4776; id. 18 dicembre 2009, n. 8404. Sulla seconda parte della massima, id. 28 marzo 2017, n. 1418; nello stesso senso, Tar Lazio, sez. I, 26 novembre 2018, n. 11447; Tar Molise 27 settembre 2018, n. 568. Sulla terza parte della massima, TAR Lecce, sez. II, 25 agosto 2015, n. 2647, che richiama i principi espressi da Cons. Stato, Ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10; nello stesso senso Tar Catanzaro, sez. I, 13 dicembre 2016, n. 2435

 

(2) Tar Brescia, sez. I, 20 dicembre 2021, n. 1088

La Sezione ha accolto il ricorso proposto dall’Ordine degli Avvocati di Roma avverso l’Avviso pubblicato da So.re.sa sul proprio sito istituzionale (e contestualmente trasmesso a mezzo PEC all’Ordine degli Avvocati di Roma), “per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione con relativo regolamento ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 12 (affidamento dei servizi legali)”.  

L’OAR formulava domanda di annullamento avverso il provvedimento de quo, deducendo l’illegittimità dell’art. 9 dell’Avviso, a norma del quale: “Il compenso spettante al professionista sarà determinato nel disciplinare di incarico in considerazione del valore e della complessità del giudizio e non potrà in ogni caso superare il valore minimo calcolato in relazione ai parametri forensi minimi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.37 del 08.03.2018, oltre spese generali, iva e cpa …Per gli incarichi di domiciliazione il compenso per singola controversia è predeterminato in € 250,00, presso le magistrature superiori ed € 150,00 per le altre”.
L’Ordine ricorrente, di conseguenza, rilevava l’illegittimità dell’Avviso per violazione della disciplina sul c.d. equo compenso di cui alla legge n. 247/2012 e al DM n. 55/2014, applicabili anche alle pp.aa. in forza del richiamo di cui all’art. 19 quaterdecies, co. 1, del d.l. 148/2017 che ha introdotto l’art. 13-bis della L. n. 247/2012 contenente la disciplina della professione forense. In particolare la disposizione citata avrebbe determinato in via unilaterale che il compenso massimo previsto sarebbe stato al più pari al c.d. minimo di parametro, mentre per quanto riguarda l’attività di domiciliazione, avrebbe determinato in materia arbitraria dei compensi in misura fissa, forfettaria ed onnicomprensiva. 

 


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

AMMINISTRAZIONE dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri