Controllo notarile e competenza degli Uffici di Registro sugli atti di costituzione delle società start-up innovative

Controllo notarile e competenza degli Uffici di Registro sugli atti di costituzione delle società start-up innovative


Società - Società start-up innovative – D.M. 17 febbraio 2016 – Disciplina innovativa sulla modalità di costituzione della società – Illegittimità. 

 

Società - Società start-up innovative – D.M. 17 febbraio 2016 – Attribuzione agli Uffici del Registro delle Imprese di controlli di merito – Illegittimità.  

 

Società - Società start-up innovative – D.M. 17 febbraio 2016 – Applicabilità alle sole società start-up innovative 


    
È illegittimo il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, recante “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”, non potendo il potere esercitato avere alcuna portata innovativa dell’ordinamento, ovvero incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione delle start up innovative, così come previsti dalla norma primaria (art. 4, comma 10-bis, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3), che  si limita a rimettere ad un decreto la predisposizione del modello uniforme, decreto che non poteva che interessare la sola modalità pratiche di redazione dell’atto costituivo, continuando per il resto ad operare le regole tradizionali; pertanto, prevedendo la norma primaria un’alternatività quanto alle modalità di costituzione (atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’art. 24 del Codice dell’amministrazione digitale), illegittimamente il decreto dispone che l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica (1).

       L’art. 11, d.P.R. n. 581 del 1995 ha attribuito agli Uffici del Registro delle Imprese la competenza ad un controllo di tipo eminentemente formale, ossia non diretto ad accertare l’effettiva esistenza delle condizioni per l’iscrizione della società nel registro, ma basato sull’esame della documentazione presentata dal notaio; pertanto, è illegittimo l’art. 2, comma 2, lett. h) (relativa alla “liceità, possibilità, determinabilità dell’oggetto”) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, recante “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”,  relativamente ai controlli demandati all’Ufficio del Registro, la cui portata non pare poter essere assimilata a quella di cui all’art. 11, comma 6, lett. e), d.P.R. n. 581 del 1995, neppure nella sua accezione più estensiva innanzi riferita, che include anche il possibile rilievo degli eventuali vizi di validità, i quali, però, devono derivare da una difformità formale dell’atto, non potendo implicare alcun tipo di indagine o valutazione ulteriore da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese (1). 


        
Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, recante “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”, deputato alla sola disciplina della peculiare fattispecie della costituzione delle società start-up innovative attraverso una modalità alternativa a quella tradizionale, non può incidere sulla formazione delle società a responsabilità limitata ordinarie; pertanto, in assenza di un’idonea copertura legislativa al riguardo, l’iscrizione alla sezione ordinaria può “permanere” solo se la società possieda i requisiti di forma e di sostanza di una comune società a responsabilità limitata; in altri termini, la regola è applicabile alle sole start-up innovative costituite con atto pubblico, in modo da escludere in radice fenomeni di possibile aggiramento della normativa sulla costituzione delle società a responsabilità limitata (1)


 

(1) Ha premesso la Sezione che l’art. 25, d. l. 18 ottobre 2012 n. 179 (conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) ha introdotto nell’ordinamento la società “start-up innovativa”, consistente in una speciale società di capitali in possesso dei requisiti elencati dal comma 2 della stessa norma: costituzione e svolgimento di attività d’impresa da non più di 60 mesi; residenza in Italia o in Stato UE o SEE purché con sede produttiva o filiale in Italia; totale del valore della produzione annua non superiore a 5 mln. di euro a partire dal secondo anno di attività; non distribuzione di utili; oggetto sociale esclusivo o prevalente consistente nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; costituzione non derivante da fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di azienda; possesso di almeno uno degli ulteriori requisiti previsti, quali, in estrema sintesi: ammontare delle spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori a un determinato parametro; impiego di personale altamente qualificato nelle proporzioni indicate; titolarità di almeno una privativa industriale in campi innovativi
I commi 8 ss. del citato art. 25 disciplinano l’istituzione, da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una “apposita sezione speciale del registro delle imprese” ex art. 2188 c.c., a cui la start-up innovativa deve essere iscritta, dettando al contempo le modalità di iscrizione.
Con d.m. 17 febbraio 2016 (recante “modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative”) è stato previsto:  che in deroga all’art. 2463 c.c. i contratti di s.r.l. per la costituzione di start-up innovative “sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma…, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera A al presente decreto, redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui all’art. 2, comma 1” (art. 1, comma 1);  che l’atto costitutivo e lo statuto “sono redatti in modalità esclusivamente informatica…” (art. 1, comma 2), non essendo “richiesta alcuna autentica di sottoscrizione” (comma 5); che detto “documento informatico”, una volta “formato”, è presentato all’ufficio del registro delle imprese, “redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello, contenente le relative istruzioni per l’iscrizione, emanate dal Ministero dello sviluppo economico, e pubblicate sul sito internet del Ministero medesimo” (art. 2, comma 1); che l’ufficio del registro, effettuate le verifiche ivi indicate (art. 2, comma 2), dispone l’“iscrizione provvisoria” della società nella sezione ordinaria del registro, con apposita annotazione, e, su istanza dell’interessata, l’iscrizione nella sezione speciale ex art. 25, d. l. n. 179 del 2012 (conseguibile soltanto dopo l’iscrizione provvisoria; artt. 2 e 3); che in caso di cancellazione dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti, la società “mantiene l’iscrizione in sezione ordinaria, senza alcuna necessità di modificare o ripetere l’atto, fino ad eventuale modifica statutaria” (secondo le regole ordinarie di cui all’art. 2480 c.c.; art. 4). 
Ha ancora chiarito la Sezione che l’art. 8, l. n. 580 del 1993 è stato “istituito presso la camera di commercio il registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile” (comma 1). A sua volta l’art. 2189, comma 2, c.c. prevede che: “Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione”. 
Di fatto, il registro delle imprese è stato attuato nel 1995, mediante l’emanazione del regolamento attuativo previsto dall’ottavo comma del citato art. 8, l. n. 580 del 1993. In particolare, l’art. 11, comma 6, d.P.R. n. 581 del 1995 (norma di attuazione della disposizione codicistica) stabilisce che: “Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio accerta: a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l’allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione”. 
La dottrina è pressoché concorde nel riconoscere che, in base alla disciplina normativa innanzi ricordata, al conservatore sia consentito un controllo meramente formale, tale dovendosi intendere quello che ha ad oggetto l’accertamento dei requisiti formali della domanda e, dunque, dell’autenticità della sottoscrizione del richiedente, della regolarità della compilazione del modello di domanda e dell’allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione. 
Il controllo di regolarità dell’atto di cui viene chiesta l’iscrizione comprende peraltro altresì, nell’ambito della verifica del “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione”, di cui al comma 2 dell’art. 2189 cit., l’accertamento della corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge, espressamente indicato dal comma 6 dell’art. 11 del regolamento attuativo (d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581). Tale ulteriore controllo viene usualmente denominato “qualificatorio”, perché il conservatore non deve limitarsi a ricevere l’atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere alla qualificazione dell’atto presentato per l’iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l’iscrizione. 
Anche tale tipologia di controllo, seppur con diverse sfumature da parte dei commentatori, viene tendenzialmente ricondotto alla sola “formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge” (decreto Trib. Padova 16 febbraio 2007). In questo senso si esprime la giurisprudenza maggioritaria del Giudice del Registro delle Imprese. 
​​​​​​​Per altro, anche in base ad un orientamento maggiormente estensivo, il controllo del Conservatore è comunque e sempre limitato a quei vizi dell’atto che devono essere estrinseci all’atto stesso, rilevabili immediatamente, senza che si rendano a tal fine necessari accertamenti, che esulerebbero dai poteri di controllo del conservatore (Trib. Reggio Emilia 29 febbraio 2016). 


Anno di pubblicazione:

2021

Materia:

SOCIETÀ, intermediazione finanziaria

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri